Cassazione Penale, Ordinanza n. 01158/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione d'appello nella parte in cui aveva già ridotto la pena, senza ulteriori interventi sul merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini, aveva ridotto la pena inflitta per un reato in materia di stupefacenti riqualificato come detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità in concorso. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente lamentata violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando non sia arbitraria o manifestamente illogica; nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello dava conto in modo adeguato delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
richiamato come titolo del concorso di persone nel reato, nella riqualificazione dell'imputazione originaria
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma sostanziale applicata per la riqualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
invocato dal ricorrente per lamentare un difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; la Corte ritiene tuttavia la motivazione sufficiente
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla dosimetria della pena è limitato: la determinazione del trattamento sanzionatorio resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei casi di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito esponga in modo compiuto gli elementi posti a base della decisione, consentendo di verificare l'esercizio corretto del potere discrezionale.
- La mera deduzione di carenza motivazionale non basta a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso se la motivazione impugnata dà conto delle ragioni del mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
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