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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31234/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto tacito dell'Amministrazione di rimborsare, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, il 90% dell'ILOR e dell'IRPEF richiesto da un notaio; la CTP aveva accolto la domanda limitatamente a tali imposte e l'aveva rigettata per l'IVA, mentre la CTR Sicilia aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che il contribuente, pur svolgendo attività riconducibile alla nozione comunitaria di impresa, avesse provato di rientrare nel regime de minimis mediante autodichiarazione attestante di non aver ricevuto altri aiuti nel triennio e nei due anni precedenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002, della decisione della Commissione UE 14 agosto 2015, n. 5549, degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, dell'ordinanza CGUE 15 luglio 2015, causa C-82/14, e del principio di prevalenza della disciplina unionale sugli aiuti di Stato sul giudicato nazionale, sostenendo che il beneficio fiscale non spettasse a un soggetto titolare di reddito d'impresa e che, comunque, non potesse attribuirsi valore probatorio decisivo alla dichiarazione resa dal contribuente ai fini della verifica del de minimis.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. La Cassazione ha ribadito che non è consentito contestare in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito né proporre una diversa lettura delle prove; nel caso concreto, la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto insindacabile, ritenendo adeguatamente provato, anche tramite autocertificazione, che il contribuente rientrasse nel regime de minimis. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    Norma posta a base della domanda di rimborso del 90% di ILOR e IRPEF; la controversia verteva sulla sua applicazione in relazione ai limiti della disciplina unionale sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    Richiamato dall'Agenzia come disposizione rilevante nel sistema dei rimborsi fiscali e del coordinamento con la disciplina sugli aiuti di Stato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel ricorso, ma la Corte non ne ha ravvisato una concreta violazione distinta dal tentativo di ottenere una diversa valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge, ma la Corte ha qualificato le doglianze come dirette al riesame del fatto, quindi inammissibili in cassazione.

  • Decisione Commissione Europea 14 agosto 2015, n. 5549, Final

    Richiamata per il tema della compatibilità con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato e del regime de minimis.

  • artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE

    Norme richiamate a sostegno dell'argomento sulla compatibilità della disciplina fiscale con il diritto unionale.

  • ordinanza CGUE 15 luglio 2015, causa C-82/14

    Richiamata dall'Agenzia per sostenere la prevalenza del diritto UE in materia di aiuti di Stato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito prospettare formalmente una violazione di legge quando, in realtà, si mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla ricorrenza dei presupposti di applicazione di un regime agevolativo o di esenzione è insindacabile in sede di legittimità, salvo vizi specifici di motivazione nei limiti consentiti.
  • Una censura che contesti il valore probatorio attribuito dal giudice di merito a una dichiarazione o autocertificazione del contribuente, senza denunciare un vero errore di diritto, è inammissibile se risolta nella richiesta di rivalutazione del merito.
  • La prevalenza della disciplina unionale sugli aiuti di Stato può essere evocata solo entro un motivo che denunci effettivamente un errore di diritto; non può trasformarsi in uno strumento per rimettere in discussione l'apprezzamento fattuale della causa.
  • Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito e non consente di sostituire la propria ricostruzione della fattispecie a quella compiuta dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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