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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19116/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di intimazione di pagamento e dalle cartelle di pagamento presupposte, emesse per IVA, IRAP, imposte sui redditi e ritenute relative a più annualità. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato accolto perché l'agente della riscossione non aveva provato la notifica delle cartelle, con conseguente ritenuta decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. In appello, però, la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'impugnazione dell'agente della riscossione per asserita violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, ritenendo l'atto di gravame affetto da plurime omissioni e inesattezze: indicazione equivoca della parte appellata, mancata chiara indicazione dell'atto di intimazione e di una delle cartelle, incertezza di causa petendi e petitum, genericità delle censure e mancata specifica contestazione della statuizione fondata sull'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che dall'atto di appello fossero chiaramente individuabili parte appellata, sentenza impugnata e censura relativa all'art. 25; 2) violazione dell'art. 156 c.p.c., perché il presunto vizio formale del gravame non avrebbe potuto determinarne l'inammissibilità, avendo comunque l'atto raggiunto il suo scopo; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione contraddittoria, in quanto il testo dell'appello e la ricostruzione della CTR sarebbero stati tra loro incompatibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri. Ha escluso che nella sentenza impugnata fossero presenti più capi autonomi idonei a formare giudicato interno, e ha affermato che l'appello dell'agente della riscossione non era inammissibile: la parte appellata risultava comunque identificabile dal contesto dell'atto, la sentenza impugnata era chiaramente individuata e le censure, pur sintetiche, esprimevano in modo sufficientemente chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche quanto alla ritenuta violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; è sufficiente una esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle ragioni di doglianza, ricavabili dall'atto nel suo complesso.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio formale non comporta inammissibilità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione va valutata alla luce della coerenza interna della decisione rispetto al contenuto dell'atto esaminato; qui la CTR è incorsa in errore nel ritenere inesistenti o incomprensibili elementi che invece risultavano dall'appello.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La sua violazione era stata dedotta in appello; la Corte rileva che la censura era effettivamente formulata e quindi non poteva dirsi inesistente o non specifica.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per la documentazione prodotta in appello a sostegno dell'avvenuta notifica delle cartelle.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato come base del procedimento camerale seguito dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello non richiede formule sacramentali né una riproduzione analitica di ogni capo della sentenza impugnata: basta che dall'atto emerga in modo chiaro, anche se sintetico, la volontà di censurare la decisione e le ragioni della contestazione.
  • L'erronea indicazione della parte appellata o di altri dati identificativi non determina inammissibilità se, attraverso il complesso dell'atto e degli atti del giudizio, il destinatario dell'impugnazione è individuabile con certezza.
  • L'erronea o imprecisa citazione di atti o sentenze nel corpo dell'appello non rende inammissibile il gravame quando il frontespizio e il contenuto complessivo consentano di individuare senza incertezza la decisione impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello tributario, la censura è specifica quando consente di comprendere quali affermazioni della sentenza di primo grado si intendano contestare; non è necessario che la critica sia formulata con particolare rigore tecnico, potendo le ragioni dell'impugnazione desumersi dall'atto nel suo insieme.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione è misura eccezionale e deve essere applicata in modo restrittivo, per non comprimere l'effettività del sindacato di merito sulla sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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