Cassazione Penale, Sentenza n. 27258/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per detenzione illecita a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e applicazione della pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa. La Corte di appello aveva confermato la decisione. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la difesa lamentava che il giudice di appello non avesse esaminato la seconda doglianza formulata in appello, relativa alla richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio e alla concessione della sospensione condizionale della pena. Si sosteneva che la Corte territoriale, dopo aver respinto il primo motivo di appello concernente l'innocenza dell'imputato, si fosse limitata ad affermare che ogni ulteriore considerazione doveva ritenersi assorbita, senza offrire alcuna motivazione sulla censura relativa alla pena e al beneficio richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui l'omesso esame di un motivo di appello non integra vizio di motivazione quando quel motivo risulti implicitamente disatteso dalla struttura argomentativa della sentenza e dalle sue premesse logiche e giuridiche; tuttavia, nel caso concreto, ha rilevato che la Corte di appello non si era pronunciata affatto sulla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale, e che la formula generica utilizzata non poteva valere né come adesione tacita alle argomentazioni del primo giudice né come rigetto implicito. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma invocata a fondamento del motivo di ricorso per dedurre il vizio di motivazione per omesso esame della doglianza di appello.
Richiamato in relazione ai limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Massime di principio
- L'omesso esame di un motivo di appello non determina vizio di motivazione se la censura deve ritenersi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura argomentativa della sentenza e con le sue premesse logiche e giuridiche.
- Quando la censura di appello investe il trattamento sanzionatorio o la concedibilità di un beneficio, il giudice di secondo grado deve fornire una risposta effettiva e non meramente apparente; una formula generica o di assorbimento non basta se non consente di comprendere la decisione sul punto.
- La locuzione generica di assorbimento non può valere come rigetto implicito se il motivo non risulta desumibile, con certezza, dalla motivazione complessiva della sentenza impugnata.
- L'annullamento con rinvio può essere disposto in modo limitato alla sola questione del trattamento sanzionatorio quando la responsabilità penale non sia più in discussione e il vizio riguardi esclusivamente la determinazione della pena o dei benefici.
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione sussiste solo quando la mancanza o l'apparenza della risposta della sentenza di merito impedisca di verificare l'effettiva valutazione del motivo devoluto.
- Quando la richiesta difensiva riguarda sia la mitigazione della pena sia un beneficio subordinato a presupposti legali, il giudice di appello deve esaminare entrambe le censure in modo specifico.
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