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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22448/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia trae origine dall'incarico conferito a un geometra per la progettazione di quattro strutture prefabbricate destinate a un'attività di allevamento in ambito agricolo. La committente ha dedotto che il professionista avesse errato nella progettazione, disponendo i manufatti in direzione ovest/est invece che nord/sud e non considerando il declivio del terreno; ciò avrebbe comportato costi aggiuntivi non previsti per l'adeguamento del terreno e la realizzazione di due tettoie, oltre all'impossibilità di costruirne altre due e alla mancata approvazione del progetto di miglioramento agricolo-ambientale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non provato l'incarico di direzione lavori. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto provato anche tale incarico, ha accertato l'inesatto adempimento professionale per omessa valutazione del declivio e ha condannato il professionista al risarcimento del solo maggior costo sostenuto per completare due delle tettoie. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che le tettoie erano state collocate nell'unica posizione possibile nel rispetto delle norme urbanistiche e che, dunque, i maggiori costi non erano evitabili né causalmente imputabili all'errore progettuale; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., assumendo che tali costi non potessero qualificarsi come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la circostanza dell'unica ubicazione possibile era stata già considerata dal giudice di merito ma non era decisiva, perché l'omessa preventiva valutazione del declivio aveva comunque prodotto un danno emergente da spese ulteriori non preventivate, causalmente imputabile all'inesatto adempimento professionale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha rilevato, da un lato, che non ricorreva il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché il fatto dedotto dal ricorrente era stato espressamente considerato dalla Corte d'appello, la quale lo aveva ritenuto non decisivo; dall'altro, che la spesa aggiuntiva di euro 11.067,49 costituiva danno emergente direttamente e immediatamente conseguente all'inesatto adempimento del professionista ai sensi dell'art. 1223 c.c. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per mancata costituzione della resistente e dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo quando il giudice di merito ometta l'esame di un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non ricorre se il fatto è stato esaminato, ancorché ritenuto non decisivo.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile comprende la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; nel caso concreto, la spesa ulteriore non preventivata è stata ritenuta causalmente imputabile all'inesatto adempimento professionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 1892 c.c.

    È richiamato nel contesto della domanda della compagnia assicurativa per l'annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o reticenze dell'assicurato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non valorizzato nel senso auspicato dalla parte.
  • Ai fini dell'art. 1223 c.c., è risarcibile il costo ulteriore che derivi in modo diretto e immediato dall'inesatto adempimento professionale, anche se il danno si concretizza come maggiore spesa sostenuta dal creditore per completare l'opera.
  • La circostanza che un'opera fosse collocabile solo in una certa posizione per ragioni urbanistiche non esclude, di per sé, la responsabilità del professionista per non avere previamente valutato altri fattori tecnici rilevanti, ove tale omissione abbia determinato spese non previste.
  • L'accertamento del nesso causale tra errore professionale e pregiudizio patrimoniale può fondarsi sulla mancata informazione del cliente circa costi necessari e prevedibili al momento della progettazione, con conseguente lesione dell'autonomia decisionale del committente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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