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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19560/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palmi che aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione ex art. 81 c.p. tra due sentenze già divenute esecutive. La difesa aveva dedotto violazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che le due violazioni della medesima norma di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011 dovessero essere unificate sotto un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva che le censure sono in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di questioni già esaminate e correttamente respinte dal tribunale: le condotte erano separate da circa quattro mesi, avevano modalità esecutive diverse (omissione dell'obbligo di firma e spostamento non autorizzato in altro Comune) e non era stata allegata né provata l'esistenza di un piano criminoso originario comprensivo di entrambi gli episodi; i fatti apparivano quindi come determinazioni autonome e successive, seppur omogenee.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede un effettivo progetto criminoso unitario; la mera omogeneità delle violazioni o la violazione della stessa norma non bastano se i fatti risultano autonomi e successivi.

  • art. 671 c.p.p.

    L'applicazione della continuazione in sede esecutiva può essere negata quando manchi la prova di un medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto di sentenze irrevocabili.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Le due condotte contestate consistevano entrambe nella violazione di prescrizioni della misura di prevenzione, ma ciò non è sufficiente, da solo, a fondare la continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Massime di principio

  • In tema di continuazione in executivis, la mera ripetizione di violazioni della stessa disposizione incriminatrice non è sufficiente a dimostrare il medesimo disegno criminoso, se mancano elementi specifici da cui desumere un progetto unitario originario.
  • La verifica sulla continuazione richiede il riscontro di dati oggettivi e soggettivi coerenti con un piano criminoso già ab origine definito; la distanza temporale e la diversità delle modalità esecutive sono indici contrari all'unicità del disegno.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del fatto, specie quando il provvedimento impugnato abbia già esaminato in modo non illogico e completo gli elementi rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esoneri, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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