Cassazione Penale, Sentenza n. 16188/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 22/08/2023 in relazione a violazioni edilizie e paesaggistiche (art. 44 lett. c) DPR 380/01 e art. 181 D.Lgs. 42/04). La ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla notifica e nullità/inefficacia del sequestro per omissione di notifica e per presunta omissis apposti dal P.M. sul provvedimento, con richiamo agli artt. 125, 322 e 92 disp. att. cod. proc. pen.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in tema di proporzionalità della misura cautelare reale, contestando la valutazione del tribunale su buona fede, proporzionalità e bilanciamento dei diritti (richiamo agli artt. 321 e 275 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la mancata notifica del decreto di sequestro preventivo non determina nullità né inefficacia del provvedimento nelle misure cautelari reali, ma solo il differimento della decorrenza del termine d'impugnazione per l'interessato; l'inefficacia riguarda solo l'ipotesi di sequestro d'urgenza con specifiche violazioni procedurali previste dall'art. 321, commi 3-bis e 3-ter. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente, proponendo istanza di riesame, aveva potuto prendere visione degli atti in cancelleria e non ha dimostrato in modo specifico il pregiudizio alle difese derivante da omissis eventualmente apposti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale circa l'assenza della buona fede e la macroscopica entità degli abusi edilizi, che giustificano il sequestro impeditivo come misura proporzionata e necessaria a prevenire un rilevante aggravio urbanistico; il sequestro impeditivo, limitato nel tempo e nelle facoltà di utilizzo, non configura una compressione ingiustificata del diritto di proprietà né del diritto all'abitazione, specie in assenza di deduzioni concrete di esigenze abitative o di proprietà. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e pagamento, in via equitativa, di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame; contestazione diretta all'ordinanza del tribunale del riesame è il motivo di impugnazione del ricorso.
Normativa edilizia che disciplina gli illeciti abusivi; è il riferimento normativo sostanziale per i reati edilizi contestati.
Normativa paesaggistica (Codice dei beni culturali e del paesaggio) richiamata per le violazioni paesaggistiche contestate.
Richiamato nel contesto delle misure cautelari e del procedimento penale connesso al sequestro.
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di notifiche e termini; la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità per mancata notifica nel caso di misure reali.
Richiamata dalla ricorrente in rapporto alle modalità di esecuzione e contestazione del provvedimento cautelare; non ha condotto alla ritenuta nullità del sequestro.
art. 321, commi 3-bis e 3-ter
Norme che disciplinano specifiche garanzie procedurali per il sequestro d'urgenza (trasmissione del verbale e convalida). La Corte ha precisato che l'inefficacia del sequestro si verifica solo quando non sono rispettati tali termini nelle ipotesi previste.
Norma che regola le spese del procedimento; applicata per fare gravare sulla ricorrente le spese processuali.
Costituzione
Richiamati in relazione al diritto all'abitazione e alla sua ponderazione con l'interesse generale all'ordinato sviluppo del territorio.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato rispetto al diritto alla vita privata e all'abitazione; la Corte sottolinea che tale diritto non è assoluto e deve essere bilanciato con interessi pubblici come la tutela del territorio.
Massime di principio
- La mancata notifica di un sequestro preventivo relativo a misure cautelari reali, se non rientra nelle ipotesi di sequestro d'urgenza con violazione dei termini specifici dell'art. 321 (comma 3-bis / 3-ter), non determina la nullità o l'inefficacia immediata del provvedimento, ma può solo posticipare la decorrenza del termine per impugnare.
- Il terzo che venga a conoscenza del provvedimento ha l'onere di agire tempestivamente (ad es. proponendo istanza di riesame); la possibilità di prendere visione degli atti in cancelleria durante il riesame tutela adeguatamente il diritto di difesa.
- L'apposizione di omissis su parti del provvedimento da parte del P.M. non vale automaticamente a dimostrare un vulnus alle difese, specie se l'interessato ha avuto accesso agli atti in sede di riesame e non dimostra in modo specifico il pregiudizio subito.
- Il principio di proporzionalità applicato alle misure cautelari reali richiede una valutazione concreta e comparata: la misura è proporzionata se necessaria a evitare un danno grave e non esistono alternative efficaci meno afflittive; in caso di opere radicalmente abusive e rischio di aggravio urbanistico, il sequestro impeditivo è spesso ritenuto legittimo.
- La compressione temporanea delle facoltà di utilizzo del bene con un sequestro impeditivo è meno invasiva rispetto a confisca o demolizione definitiva e può essere giustificata anche a fronte del diritto di proprietà, se non vengono dedotte esigenze concrete e peculiari d'uso o abitative che giustifichino la non applicabilità della misura.
- Per contestare con successo la proporzionalità è necessario allegare fatti concreti e specifici (quali buona fede documentabile, esigenze abitative o particolari diritti di terzi) e non mere deduzioni generiche.
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