Cassazione Civile, Ordinanza n. 08647/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa di un contribuente per l'anno 2012, fondato su indagini bancarie e sulla rettifica delle perdite fiscali pregresse portate in diminuzione dal reddito imponibile. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto costi forfetari in misura dell'80% sui maggiori ricavi ricostruiti e aveva determinato il maggior reddito in euro 7.400. In appello l'Agenzia delle Entrate aveva proposto due motivi: con il primo contestava il riconoscimento presuntivo di costi non imputati a conto economico e privi di prova documentale, nonché l'erronea quantificazione del maggior reddito; con il secondo sosteneva che, a seguito di autotutela, il dovuto fosse pari a euro 68.852 oltre contributi, interessi e sanzioni, con recupero derivante dalla rettifica delle perdite fiscali degli anni precedenti, e lamentava che il primo giudice non si fosse pronunciato su tale ripresa a tassazione. La Commissione tributaria regionale accolse il primo motivo dell'appello principale dell'Ufficio e ritenne assorbito il secondo, oltre a respingere l'appello incidentale del contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sul secondo motivo di gravame, assunto come erroneamente considerato assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia: dalla sentenza d'appello e dall'atto di gravame risultava che il secondo motivo dell'appello dell'Ufficio era autonomo rispetto al primo e riguardava la diversa ripresa a tassazione correlata all'autotutela e alla rettifica delle perdite fiscali. Poiché i giudici di merito non avevano esaminato tale motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, affinché si pronunci sul secondo motivo di appello dell'Agenzia delle Entrate e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la sua violazione è stata dedotta come nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello, in quanto il giudice di secondo grado deve decidere su tutte le domande e censure ritualmente devolute
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato richiamato come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia
è richiamato nell'appello dell'Ufficio per contestare il riconoscimento di costi in deduzione non imputati al conto economico e non documentati
Massime di principio
- Il giudice di appello deve esaminare e decidere tutti i motivi di gravame autonomamente proposti; la mancata pronuncia su uno di essi integra nullità della sentenza per omessa pronuncia.
- L'assorbimento di un motivo è legittimo solo quando il suo esame resti realmente superfluo per effetto della decisione su un motivo logicamente e giuridicamente pregiudiziale; se i motivi sono autonomi, ciascuno va trattato espressamente.
- In materia tributaria, la contestazione di una ripresa a tassazione fondata su un atto di autotutela e su diverse componenti del recupero non può essere elusa dal giudice di merito se costituisce oggetto specifico di un motivo di appello.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c. consente la cassazione con rinvio quando la sentenza impugnata ometta di pronunciarsi su una censura ritualmente devoluta al giudice di merito.
Come è indicizzato
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