Sentenza n. 527/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del processo verbale di ammonimento ex art. 8, comma 1 del D.L. n. 11 del 23.02.2009, convertito nella L. n. 38 del 23.04.2009, successivamente modificata dalla legge n. 119 del 15.10.2013, DIV.ANT/MPA/Ammonimenti/-OMISSIS-, assunto in data 20.06.2023 dalla Questura di Modena nei confronti del ricorrente; - per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento -OMISSIS-, in data 06.10.2022; - per quanto occorrer possa, del respingimento del ricorso gerarchico al Prefetto di Modena presentato dal ricorrente in data 10.07.2023, formatosi con silenzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ammonimento del Questore adottato ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.l. 11/2009, il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, destinatario dell’ammonimento, contestava una serie di episodi qualificati dall’amministrazione come condotte persecutorie nei confronti di un vicino di casa e della sua famiglia: comunicazioni relative al rumore del pianoforte, presunti comportamenti molesti in giardino, una frase sarcastica rivolta al figlio del vicino, un alterco con altro proprietario, questioni discusse in assemblea condominiale e dichiarazioni riferite da familiari. Deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 9 e 10 l. 241/1990, delle garanzie partecipative e dell’art. 8, comma 2, d.l. 11/2009, lamentando di non essere stato sentito, la mancata valutazione della memoria difensiva, il difetto di istruttoria e l’assenza di autonoma valutazione amministrativa rispetto alle dichiarazioni del richiedente. In secondo luogo, deduceva l’insussistenza dei presupposti dell’ammonimento, nonché eccesso di potere per manifesta sproporzione, sviamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contestando analiticamente la natura minacciosa o persecutoria dei singoli episodi. Il controinteressato eccepiva l’inammissibilità dei motivi non già proposti nel ricorso gerarchico; l’eccezione era respinta perché il ricorrente aveva richiamato integralmente la memoria difensiva contenente le contestazioni degli episodi.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi, rilevando che nel ricorso gerarchico il ricorrente aveva espressamente richiamato la memoria difensiva nella quale erano già contestati gli episodi posti a fondamento dell’ammonimento. Nel merito, ha accolto il ricorso per ragioni assorbenti e annullato gli atti impugnati. Il giudice ha precisato che l’ammonimento ha funzione preventiva e dissuasiva e non richiede la piena prova della responsabilità penale, potendo fondarsi su un quadro indiziario e prognostico. Tuttavia, l’istruttoria deve evidenziare plurimi elementi convergenti, adeguatamente trasfusi nella motivazione, idonei a qualificare la condotta come minacciosa, vessatoria o molesta e a ingenerare oggettivamente il timore richiesto dalla disciplina. Nel caso concreto, gli episodi non soddisfacevano tale soglia: il messaggio proveniva dalla madre del ricorrente ed era una richiesta gentile relativa al riposo di una bambina; i presunti comportamenti di tosse, sputo e innaffiamento non risultavano adeguatamente provati e, comunque, erano al più espressione di maleducazione; la frase sarcastica non costituiva minaccia o molestia; l’episodio riguardante un terzo era estraneo al soggetto ammonito e non integrava minaccia o molestia; le contestazioni e richieste formulate in assemblea condominiale rientravano nell’esercizio delle prerogative del condomino; le dichiarazioni riferite tra familiari non riguardavano direttamente il ricorrente. Nel complesso, si trattava di tensioni connesse a rapporti di vicinato e condominiali, non riconducibili alle condotte richieste dall’art. 8 d.l. 11/2009. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.
La richiesta di ammonimento può essere proposta prima della querela per i reati indicati; la misura ha funzione preventiva rispetto a condotte potenzialmente riconducibili allo stalking.
art. 8, comma 2, d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto.
Il Questore dispone di un potere preventivo fondato su una valutazione indiziaria e prognostica, ma deve svolgere un’adeguata istruttoria e motivare l’esistenza di elementi plurimi e convergenti idonei a qualificare la condotta come minacciosa, vessatoria o molesta.
condotte reiterate, minacce o molestie atte a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero tali da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita
Le condotte che costituiscono il presupposto dell’ammonimento devono corrispondere, sul piano sostanziale, a comportamenti reiterati, minacciosi o molesti idonei a produrre uno degli eventi tipici previsti dalla norma.
Invocati dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, alla partecipazione procedimentale e alla valutazione delle memorie difensive; il giudice ha accolto il ricorso per l’insussistenza dei presupposti sostanziali dell’ammonimento, ritenendo assorbite le ulteriori questioni.
Richiamato in relazione al silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico; il relativo atto è stato annullato insieme al provvedimento di ammonimento.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore ex art. 8 d.l. 11/2009 è una misura amministrativa preventiva e dissuasiva, fondata su una valutazione prognostica del pericolo, per la quale non è richiesta la piena prova della responsabilità penale dell’interessato.
- La natura preventiva e indiziaria dell’ammonimento non consente tuttavia una decisione basata sul mero sospetto o sulle sole dichiarazioni del denunciante: l’amministrazione deve svolgere un’adeguata istruttoria e indicare in motivazione plurimi elementi convergenti idonei a qualificare la condotta come minacciosa, vessatoria o molesta.
- I presupposti dell’ammonimento devono essere ricercati in condotte reiterate, minacce o molestie idonee a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità o l’alterazione delle abitudini di vita; semplici contrasti di vicinato, scortesie, sarcasmo o discussioni condominiali non sono sufficienti, se non presentano tali caratteristiche.
- Nel valutare la legittimità dell’ammonimento, l’amministrazione deve riferire le condotte al soggetto destinatario della misura: episodi provenienti da terzi, riguardanti terzi o consistenti in dichiarazioni indirettamente riferite non possono fondare l’ammonimento nei confronti dell’interessato senza ulteriori elementi qualificanti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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