Cassazione Civile, Ordinanza n. 20427/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il recupero, da parte di amministrazioni statali datrici di lavoro, di somme asseritamente erogate in eccedenza a una docente nell'ambito del rapporto di impiego pubblico privatizzato. Le amministrazioni ricorrenti hanno impugnato per cassazione la decisione di merito deducendo, con un unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il termine iniziale della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito dovesse decorrere dal momento in cui l'amministrazione aveva avuto conoscenza del credito erariale, cioè dalla registrazione del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale che aveva rideterminato il trattamento economico della lavoratrice. Poiché le indebite erogazioni riguardavano il periodo 1.9.1992-31.8.2014 e il decreto era del 18.11.2014, secondo le ricorrenti il credito non sarebbe stato prescritto integralmente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando l'indebito riguarda somme corrisposte in base a un rapporto di lavoro e il difetto della causa solvendi attiene originariamente all'assetto giuridico-retributivo del rapporto, la prescrizione decorre dal momento del pagamento, non dal successivo accertamento interno dell'amministrazione. Gli atti di mera verifica o ricostruzione della carriera compiuti successivamente non hanno rilievo ai fini del dies a quo, perché non attribuiscono valore provvedimentale alla verifica del dare-avere rispetto a somme non dovute ab origine. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la lavoratrice è rimasta intimata. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in un rapporto di lavoro, il dies a quo coincide con il pagamento quando l'indebito è originario.
Si applica la prescrizione ordinaria decennale alla domanda di ripetizione dell'indebito, ma il termine decorre secondo il criterio individuato dall'art. 2935 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare in cassazione la violazione di norme di diritto sostanziale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato che sono esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di ripetizione dell'indebito, occorre distinguere tra mancanza originaria della causa solvendi e sopravvenuto difetto della causa: nel primo caso la prescrizione decorre dal pagamento, nel secondo dal momento in cui l'indebito è definitivamente accertato.
- Nel rapporto di impiego pubblico privatizzato, gli atti successivi di verifica o di ricostruzione della carriera non spostano il dies a quo della prescrizione quando l'indebito dipende originariamente dall'inesistenza del debito nella misura corrisposta.
- La mera conoscenza amministrativa dell'errore contabile o retributivo non vale, di per sé, a differire la decorrenza della prescrizione se il pagamento era già indebito sin dall'origine.
- Le verifiche interne della pubblica amministrazione sul dare-avere del rapporto non hanno valore costitutivo del credito di ripetizione quando si tratta di somme non dovute ab origine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20318/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20321/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20342/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20352/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20370/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20383/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →