Cassazione Civile, Sentenza n. 12634/2020 del 25/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (somministratore e utilizzatore)
La controversia
Le lavoratrici avevano agito contro l’agenzia per il lavoro somministratrice e l’INPS quale utilizzatore, chiedendo il pagamento delle differenze economiche e normative ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche del D.Lgs. n. 24 del 2012. La norma riconosceva ai dipendenti del somministratore un trattamento complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Le ricorrenti sostenevano di avere svolto attività di acquisizione dati e archiviazione, equivalenti a quelle dei dipendenti INPS con pari inquadramento. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Brescia, con sentenza dell’8 luglio 2014, l’aveva respinta, ritenendo non provato che le mansioni concretamente svolte fossero pari a quelle dei dipendenti INPS e rilevando che le allegazioni non ne descrivevano lo specifico contenuto. In Cassazione le lavoratrici hanno proposto tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 416 e 167 c.p.c., contestando la valutazione della non contestazione delle mansioni e la considerazione della contestazione dell’INPS formulata in appello; con il secondo hanno denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata ammissione delle prove richieste sulle mansioni svolte e sulla loro equivalenza; con il terzo hanno denunciato violazione dell’art. 23 del D.Lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto comparare le mansioni delle lavoratrici con quelle del personale INPS di pari inquadramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché la verifica della parità concreta delle mansioni costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e le censure, pur formulate come violazioni di legge, miravano a ottenere una diversa ricostruzione fattuale. La Corte ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre, in sede di legittimità, quando l’onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove; ha inoltre chiarito che la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di sindacare l’apprezzamento di merito delle prove e che l’eventuale errore va dedotto con il corretto motivo processuale e nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità: le ricorrenti non avevano indicato in modo critico le affermazioni in diritto della sentenza in contrasto con la norma, ma contestavano nuovamente l’accertamento fattuale circa l’equivalenza delle mansioni. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese in favore di entrambe le parti controricorrenti, liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali del 15%. È stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 23 D.Lgs. n. 276/2003
La sussistenza in concreto del presupposto di applicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 23, circa la “parità di mansioni svolte” tra lavoratori somministrati e dipendenti dell’utilizzatore attiene inevitabilmente ad una quaestio facti, rispetto alla quale conta l’apprezzamento effettuato dai giudici ai quali appartiene ogni valutazione di merito, preclusa invece in questa sede di legittimità.
Il requisito della parità delle mansioni ai fini del trattamento previsto dall’art. 23 è oggetto di accertamento concreto e fattuale, riservato al giudice di merito; la Cassazione non può sostituire a tale apprezzamento una diversa ricostruzione.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.
La violazione delle regole sull’onere della prova è configurabile quando il giudice ne abbia individuato in modo errato la parte onerata, non quando la censura riguardi la valutazione delle prove acquisite.
artt. 115 e 116 c.p.c.
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.
Le norme sulla valutazione delle prove non consentono di impugnare in cassazione il merito dell’apprezzamento probatorio sotto la forma della violazione di legge; l’eventuale vizio deve essere dedotto secondo il paradigma e i limiti previsti per il difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio va dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni giuridiche impugnate e spiegare il contrasto con la disciplina applicabile, attraverso una critica comparativa; non basta contestare l’accertamento dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.
Il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione è circoscritto ai limiti stabiliti dal testo vigente dell’art. 360, n. 5; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360 c.p.c.
Sicchè i motivi di ricorso, sebbene formulati facendo riferimento a pretese violazioni e false applicazioni di legge, anche processuale, che presupporrebbero una ricostruzione della vicenda storica come narrata nella sentenza impugnata, nella sostanza invece invocano inammissibilmente una diversa ricostruzione circa la questione centrale della “parità di mansioni”, postulando un sindacato di merito chiaramente inibito a questa Corte di legittimità, tanto più nel vigore dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
I motivi di ricorso per cassazione non possono essere utilizzati per ottenere una diversa ricostruzione della vicenda fattuale e un nuovo giudizio sul merito, al di fuori dei vizi tassativamente consentiti.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto dalla parte ricorrente l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La parità di mansioni richiesta dall’art. 23 del D.Lgs. n. 276 del 2003 per il riconoscimento ai lavoratori somministrati del trattamento economico e normativo dei dipendenti dell’utilizzatore di pari livello va accertata in concreto ed è una questione di fatto riservata al giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione soltanto se il giudice ha attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si censura il modo in cui sono state valutate le prove.
- La contestazione della valutazione delle prove ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere convertita in una censura di violazione di legge; l’eventuale vizio deve essere prospettato secondo il corretto motivo processuale e nei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
- Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi specificamente con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e illustrare il contrasto con la norma applicabile; la mera richiesta di una diversa comparazione fattuale è inammissibile.
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