Cassazione Civile, Ordinanza n. 01696/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui veniva contestato a una società cessata e a un ex socio un maggior reddito d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2008. Dopo il rigetto del ricorso dell'Ufficio in cassazione con sentenza n. 5284/2020, il contribuente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate in quella pronuncia. L'Agenzia ha opposto che, prima del deposito della sentenza di cassazione, uno dei coobbligati aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con versamento della prima rata, sicché la lite doveva ritenersi estinta automaticamente e la sentenza della Cassazione doveva considerarsi inutiliter data, con conseguente impossibilità di pretenderne l'esecuzione in punto spese. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 e degli artt. 68 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR, nel giudizio di ottemperanza, aveva erroneamente ritenuto necessario un suo adempimento processuale di deposito dell'istanza di definizione e aveva quindi illegittimamente ordinato l'esecuzione della condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, quando la domanda di definizione agevolata è stata presentata prima del deposito della sentenza della Corte di cassazione e la definizione si è perfezionata, il giudizio si estingue automaticamente e la sentenza successiva è da considerarsi inutiliter data, senza che l'Amministrazione finanziaria sia onerata di depositare in giudizio l'istanza o di chiedere l'estinzione. Ne deriva che il ricorso per ottemperanza volto a far eseguire la condanna alle spese contenuta in quella sentenza è inammissibile. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha compensato le spese del grado di merito e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
comma 9; comma 10; comma 12; comma 13; comma 14
La definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata, prevale sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato e determina l'estinzione automatica del giudizio; nel caso di giudizio pendente in cassazione, se la domanda è anteriore alla sentenza, la decisione successiva è inutiliter data. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La definizione perfezionata dal coobbligato giova anche agli altri coobbligati.
art. 7 del d.l. n. 119 del 2018
Richiamato insieme all'art. 6 quale base normativa della definizione agevolata della lite.
art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992
La disciplina speciale della definizione agevolata opera in deroga alle regole ordinarie sugli effetti delle sentenze nel processo tributario.
art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale richiamata in relazione all'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze tributarie.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Censura di legittimità formulata come violazione di legge e nullità della sentenza per erronea applicazione delle norme richiamate.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la presentazione e il perfezionamento della domanda di definizione agevolata prima del deposito della sentenza di cassazione rende la successiva pronuncia priva di effetti pratici sul rapporto controverso e impedisce di farne valere l'esecuzione in ottemperanza.
- La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati produce effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata prima della decisione di legittimità, il giudizio si estingue automaticamente senza necessità di un ulteriore atto dell'Amministrazione finanziaria volto a chiedere l'estinzione o a depositare la domanda di condono.
- Quando la lite si estingue per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, con conseguente irrilevanza della condanna alle spese contenuta nella sentenza successiva al perfezionamento della definizione.
- Il giudice dell'ottemperanza non può utilizzare il procedimento esecutivo per attribuire efficacia a una sentenza di cassazione resa dopo il perfezionamento della definizione agevolata, perché tale sentenza è da considerarsi inutiliter data.
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