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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17520/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di maggiorazioni retributive per lavoro notturno e festivo, con declaratoria di prescrizione delle differenze retributive maturate per il periodo anteriore al 19 maggio 2012, ritenendosi interrotta la prescrizione solo con il ricorso giudiziale depositato il 19 maggio 2017. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, affermando che le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 alla tutela contro il licenziamento non avessero eliminato la stabilità del rapporto e quindi non impedissero la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., sostenendo che la prescrizione dei crediti di lavoro non potesse decorrere durante il rapporto dopo la riforma Fornero.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 26246/2022, secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come ridisegnato dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, non è assistito da un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto; per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Poiché la corte territoriale non si è attenuta a tale regola, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente di dedurre in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; nel caso è stato il veicolo formale della censura di diritto.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    richiamato quale norma sulla prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.

  • art. 2955 n. 2 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di prescrizione.

  • art. 2956 n. 1 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    interpretato nel senso che la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere, ossia, per i crediti non prescritti alla data della riforma, dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • l. n. 92 del 2012

    la riforma non mantiene un regime di stabilità tale da escludere il metus del lavoratore e da far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    insieme alla l. n. 92 del 2012, è indicato come disciplina che ha rimodulato la tutela contro il licenziamento senza assicurare una stabilità piena del rapporto.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se la disciplina applicabile non garantisce una stabilità effettiva e adeguata del posto di lavoro, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto ma dalla sua cessazione.
  • Per i diritti di credito del lavoratore non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della riforma che ha inciso sulla tutela contro il licenziamento, il dies a quo della prescrizione va individuato nella cessazione del rapporto.
  • L'accertamento della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro deve coordinare la regola generale dell'art. 2935 c.c. con la concreta tutela reale/indennitaria del rapporto, verificando se il lavoratore sia esposto a un condizionamento tale da rendere non esigibile l'azione in costanza di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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