Cassazione Penale, Sentenza n. 27383/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per errore nel calcolo della prescrizione. Cassitti deduce violazione dell'art. 159‑bis c.p.p. e contesta il conteggio della sospensione per Covid: sostiene che la Corte ha computato per intero 64 giorni di sospensione (art. 83 D.L. n.18/2020) mentre, secondo lui, andavano computati al massimo 25 giorni (ovvero solo il periodo 16/4/2020-11/5/2020 o in subordine 5 giorni). Stramacchio contesta l'estensione della sospensione oltre il 30/6/2020 e richiama gli artt. 157 e 161 c.p. e l'illegittimità costituzionale di alcune parti dell'art. 83 D.L. n.18/2020 (comma 9); sostiene dunque che la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto correttamente calcolato il termine prescrizionale decennale decorrente dalla consumazione della ricettazione il 3/11/2010; ha applicato integralmente la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. n.18/2020 (64 giorni) per le udienze fissate nella cosiddetta "prima fase" dell'emergenza (9/3/2020-11/5/2020). Ha inoltre considerato altri periodi di sospensione/rinvio riportati nel fascicolo (tra cui un rinvio di 72 giorni nel 2013 e un rinvio disposto su istanza difensiva tra dicembre e giugno) che, sommati, fanno maturare il termine di prescrizione oltre la data della sentenza impugnata. Conseguentemente sono state confermate le decisioni di merito: responsabilità di Stramacchio per il furto pluriaggravato di 85 quintali di rame e per la ricettazione (capo A e C), responsabilità di Cassitti per la ricettazione (capo A) con esclusione dell'aggravante dell'art. 416‑bis.1 c.p. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per censurare il calcolo della prescrizione; la Corte non ha ritenuto fondata la violazione denunciata e conferma che il computo è stato effettuato correttamente alla luce dei rinvii e delle sospensioni documentate
Rimarcano il termine prescrizionale decennale per il reato di ricettazione; la Corte calcola il decorso a partire dalla consumazione (3/11/2010) e lo integra con i periodi di sospensione e i rinvii
art. 83 D.L. n. 18/2020 (comma 4 e comma 9)
La sentenza interpreta la disciplina emergenziale: per le udienze fissate nella "prima fase" (9/3/2020-11/5/2020) si applica integralmente la sospensione di 64 giorni prevista dal comma 4; il comma 9 (sospensioni per la seconda fase dal 12/5 al 30/6/2020) opera solo per le udienze fissate in quel successivo intervallo e le due sospensioni si sommano solo se l'udienza è stata fissata in entrambi i periodi
Citato in relazione all'aggravante contestata a Cassitti: la Corte d'appello ha escluso l'aggravante e la Cassazione non la reintegra
Massime di principio
- Il termine di prescrizione decorre dalla consumazione del reato e vanno considerati tutti i periodi di sospensione o interruzione documentalmente provati (rinvii, sospensioni disposte d'ufficio o su istanza di parte).
- La sospensione prevista dall'art. 83 D.L. n.18/2020 comma 4 (prima fase Covid) si applica integralmente alle udienze fissate nella prima fase dell'emergenza; non va automaticamente ridotta perché l'udienza fosse stata fissata con anticipo rispetto all'emergenza.
- La disciplina dell'art. 83 comma 9 (seconda fase) si applica solo alle udienze che fossero già fissate nel periodo indicato (12/5-30/6/2020); le sospensioni dei diversi commi si sommano solo se l'udienza risulta fissata in entrambi i periodi.
- Le eccezioni meramente formali o basate sul diverso conteggio dei giorni della sospensione incontrano elevata soglia di rigetto se il fascicolo di merito documenta altri periodi di sospensione o rinvii che posticipano la maturazione della prescrizione.
- In casi simili, per contestare con successo il calcolo della prescrizione è necessario dimostrare con precisione documentalmente che nessun altro periodo (rinvii, sospensioni su richiesta difensiva o del giudice) ha prolungato il termine; un generico richiamo all'illegittimità costituzionale di norme emergenziali è insufficiente se il computo complessivo resta favorevole allo Stato processuale.
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