Cassazione Civile, Ordinanza n. 07344/2024 del 19/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società cooperativa ha impugnato per cassazione la sentenza d'appello che, in parte, aveva confermato e in parte riformato la decisione di primo grado in tema di contributi previdenziali e assicurativi dovuti per alcuni rapporti di lavoro e per alcune voci retributive. La controversia traeva origine da un verbale unico di accertamento ispettivo che contestava alla cooperativa obblighi contributivi e assicurativi relativi ai rapporti intrattenuti con più persone, tra cui alcune socie lavoratrici e altri collaboratori, nonché il mancato versamento di contribuzione su compensi per straordinario e lavoro notturno. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto subordinati i rapporti delle socie Bertolotti e Fontana sulla base di meri indici sussidiari, senza accertare correttamente i criteri tipici della subordinazione. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provato o ammesso lo svolgimento di lavoro straordinario e notturno, mentre tale circostanza avrebbe dovuto essere provata dall'INPS. La cooperativa contestava inoltre, nella parte in cui le era sfavorevole, l'inquadramento del rapporto ai fini INAIL.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse una violazione di legge ma si risolvesse nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio e degli indici di subordinazione, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile nei termini prospettati. Ha parimenti dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza sull'art. 2697 c.c. non denunciava un vero errore di riparto dell'onere della prova, ma un dissenso sulla valutazione delle prove; analogamente, la censura ex art. 115 c.p.c. e quella di omesso esame di fatto decisivo miravano a sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella logicamente motivata dalla Corte d'appello. Conseguentemente, la sentenza impugnata è rimasta ferma e la ricorrente è stata condannata alle spese in favore di INPS e INAIL, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Definisce i criteri tipici del lavoro subordinato; la sua violazione è deducibile in cassazione solo quanto all'individuazione dei caratteri identificativi della subordinazione, non per contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sugli indici probatori.
La sua violazione è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione dell'esito della prova o l'apprezzamento del materiale istruttorio.
È censurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
La valutazione comparativa della forza persuasiva delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non integra, di per sé, vizio denunciabile come violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex n. 3 non può essere usato per mascherare censure di merito sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non consente di ottenere una rivalutazione complessiva delle risultanze processuali o di contrapporre una diversa interpretazione del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 4-quater), c.p.c.
Richiamato nel provvedimento quale base della trattazione camerale.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di qualificazione o per omesso esame di un fatto decisivo, non per la diversa ponderazione degli indici fattuali di subordinazione.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non basta lamentare che le prove siano state valutate in modo non condiviso dalla parte soccombente.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre soltanto se il giudice utilizzi prove non introdotte nel processo o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una revisione del merito probatorio né la sostituzione della lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito con una lettura alternativa proposta dal ricorrente.
- Quando la decisione di merito motivi in modo analitico e coerente sulle prove raccolte, una censura di legittimità che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti è destinata all'inammissibilità.
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