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Sentenza

Sentenza n. 2076/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del provvedimento n. 20250004838, avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra-Ghana, datato 27.10.2025 e notificato indata28.10.2025; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202515148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza le formalità necessarie, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, il possibile vizio di nullità della procura. La procura, redatta in italiano e inglese, recava la sottoscrizione del ricorrente e di altro soggetto qualificatosi con timbro come “Solicitor e Barrister”, ma non documentava l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale né gli ulteriori elementi tipici dell'autenticazione. Il ricorso è stato quindi ritenuto privo di una valida procura speciale e, conseguentemente, della sottoscrizione giuridicamente richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Non sono stati esaminati motivi sostanziali relativi alla legittimità del diniego del visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. Ha affermato che la procura alle liti utilizzata in un processo amministrativo italiano, anche se rilasciata all'estero, è soggetta alla legge processuale italiana. La procura speciale deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e l'autenticazione deve attestare sia l'identità del sottoscrittore sia l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. Poiché tali elementi non emergevano dalla documentazione prodotta, la procura era invalida e il ricorso doveva considerarsi giuridicamente privo di sottoscrizione. Il vizio non era sanabile mediante applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in quanto l'Adunanza plenaria, con sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025, ha escluso che tale disposizione esprima un principio generale applicabile al processo amministrativo e ha ritenuto incompatibile la sanatoria con la disciplina degli artt. 40 e 44 c.p.a. Non era praticabile neppure la rimessione in termini per errore scusabile, poiché il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza plenaria e non sussistevano oggettive ragioni di incertezza normativa o gravi impedimenti di fatto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e della prossimità temporale della pronuncia dell'Adunanza plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    La procura utilizzata in un giudizio italiano è disciplinata dalla legge processuale italiana anche se rilasciata all'estero.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione giuridicamente rilevante presuppone che il difensore sia già munito della procura nei modi di legge.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; la disposizione è applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L'autenticazione richiede l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; la mancata indicazione di tali elementi rende insufficiente l'autenticazione.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la declaratoria d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso quando il vizio impedisce una pronuncia sul merito.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso privo della sottoscrizione richiesta dalla legge è nullo e, nel caso esaminato, determina l'inammissibilità del giudizio.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare la nullità o inesistenza della procura successivamente alla proposizione del ricorso.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella fase cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    Impone l'avviso alle parti delle questioni rilevate d'ufficio che possono fondare la decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti utilizzata per la proposizione del ricorso è soggetta alla legge processuale italiana anche quando sia stata rilasciata all'estero.
  • Ai fini della validità della procura speciale alle liti, l'autenticazione deve consentire di desumere l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; una mera sottoscrizione accompagnata da un timbro professionale privo di tali attestazioni non è sufficiente.
  • Nel processo amministrativo, la mancanza di una valida procura speciale comporta l'assenza della sottoscrizione del ricorso in senso giuridico, quando l'atto sia stato sottoscritto da un difensore non validamente munito di procura, con conseguente nullità del ricorso e inammissibilità del giudizio ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
  • L'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente, poiché la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e non può essere riconosciuta per ricorsi proposti dopo la pubblicazione di una pronuncia dell'Adunanza plenaria che abbia chiarito la disciplina applicabile, in assenza di ulteriori oggettive ragioni di incertezza normativa o gravi impedimenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaOnere della prova e principio dispositivo

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