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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51222/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per plurimi reati di traffico/importazione/cessione di hashish (artt. 110 c.p., 73 d.P.R. 309/1990 e altri), deducendo: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite dopo il 4/2/2014 per presunta scadenza/irregolarità dei provvedimenti autorizzativi e per ritardo nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (iscrizione formale 14/6/2013 mentre le indagini sarebbero iniziate il 1/3/2013); 2) nullità/indeterminatezza dei capi di imputazione per mancanza di descrizione di tempi, luoghi e modalità; 3) insufficienza e genericità degli elementi probatori rispetto al concreto apporto dell'imputato (contestata responsabilità personale, ruoli di coimputati, assenza di prova del corrispettivo, trattative non concluse, interesse solo ad attività lecite); 4) vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio e censura sull'aggravante per "ingente quantità" e mancato riconoscimento di attenuanti generiche o della circostanza di cui all'art.114 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali della decisione: i punti relativi alle intercettazioni sono in gran parte generici o infondati; la giurisprudenza consente la sanatoria dell'inutilizzabilità prevista dall'art.407, comma 3, c.p.p. mediante la richiesta del giudizio abbreviato (art.438, comma 6-bis); il termine delle indagini decorre dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato e ritardi nell'iscrizione non producono automaticamente gli effetti invocati, salvo responsabilità disciplinare del PM; l'imputato che opta per il rito abbreviato incondizionato non può poi contestare la genericità dell'imputazione; molte doglianze sono inammissibili in cassazione perché richiederebbero una rivalutazione del fatto (travasi del fatto) o non sono state prospettate in appello (art.606 c.p.p.); la Corte ha inoltre ritenuto correttamente applicata l'aggravante dell'"ingente quantità" sulla base della percentuale di principio attivo (THC) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite; la richiesta di attenuanti ex art.114 c.p. è inammissibile perché sollevata per la prima volta in cassazione. Conseguenza: conferma della condanna di primo e secondo grado per i reati contestati.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla concorso di persone nel reato; usata per descrivere la partecipazione del ricorrente in attività delittuose in concorso con altri

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i reati di traffico di sostanze stupefacenti, contestata al ricorrente per più capi

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante "per ingente quantità" contestata e ritenuta applicabile sulla base della percentuale di principio attivo (THC) e dei criteri giurisprudenziali richiamati

  • art. 407, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità di alcune risultanze (es.: intercettazioni) nelle indagini preliminari; la Corte evidenzia che tale inutilizzabilità è in parte sanabile con la scelta del rito abbreviato (art.438, comma 6-bis) e che le doglianze non erano sufficientemente specifiche

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la sanatoria di risultati processuali altrimenti inutilizzabili mediante la richiesta del giudizio abbreviato; applicata dalla Corte quale motivo che esclude il vizio denunciato sulle intercettazioni

  • art. 191 e art. 267, comma 3, cod. proc. pen.

    Norme citate in relazione alle doglianze sulle intercettazioni e sui termini delle indagini; la Corte ha ritenuto le censure indeterminate e non provate

  • artt. 179, 405, 417 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alle censure di nullità per indeterminatezza dell'imputazione: la Corte rileva che l'opzione per il rito abbreviato comporta accettazione dell'imputazione e quindi preclude la censura

  • artt. 125, 530, 546 cod. proc. pen.

    Norme processuali relative alla motivazione e alle regole di giudizio; la Corte spiega che eventuali violazioni di regole di giudizio non comportano automaticamente i rimedi di cui all'art.606, comma 1, lett. c) se non sussistono vizi di motivazione rilevanti

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di cassazione e i limiti di ammissibilità; la Corte ha rilevato l'inammissibilità di questioni non sollevate in appello (art.606, comma 3) e ha richiamato i limiti a dedurre in cassazione censure che comporterebbero rivalutazione dei fatti

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante la cui invocazione in cassazione è stata ritenuta inammissibile perché non sollevata in appello

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. sent. n. 36258/2012 - Biondi; Sez. U. n.14722/2020 - Polito)

    Criteri applicati per la determinazione della soglia dell'"ingente quantità" basati sul rapporto tra quantità di principio attivo (THC) e valori-soglia; la Corte li ritiene ancora validi per la valutazione dell'aggravante

Massime di principio

  • La richiesta del rito abbreviato può sanare l'inutilizzabilità di talune prove (es. intercettazioni) ai sensi dell'art.438, comma 6-bis: chi opta per questo rito perde parte delle eccezioni connesse alla utilizzabilità di tali prove
  • Il termine per le indagini preliminari decorre dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato: ritardi formali nell'iscrizione non producono automaticamente conseguenze sostanziali salvo profili di responsabilità del PM
  • In cassazione non è ammessa una rivalutazione del fatto o una nuova critica alle prove ("travisamento del fatto"): sono consentite censure soltanto per vizio di motivazione manifesto o per il "travisamento della prova" quando la prova su cui si fonda la sentenza sia inesistente o oggettivamente diversa
  • Chi richiede il giudizio abbreviato incondizionato non può sollevare in seguito questioni di genericità o indeterminatezza dell'imputazione (accettazione dell'accusa implicita nel rito)
  • Le questioni e le richieste non sollevate in appello (es. riconoscimento di particolari attenuanti) sono in linea di principio inammissibili in cassazione (art.606 c.p.p.)
  • Per l'aggravante dell'"ingente quantità" in materia di stupefacenti va considerata la quantità di principio attivo (THC) secondo i criteri giurisprudenziali consolidati: ciò può determinare l'applicazione dell'aggravante anche se il peso lordo non basta da solo

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