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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38624/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, respingendo la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero per il reato di lesioni personali (artt. 582, 585 c.p.), ha ordinato l'imputazione coatta nei confronti di Lavra anche per reati non già iscritti o istruiti nelle indagini (tra cui tentato omicidio, art. 56 e 575 c.p., alternativamente minaccia art. 612 co.2 n.2 c.p., violazione di domicilio art. 614 c.p. e la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110/1975). Il ricorrente denunciava l'abnormità del provvedimento per violazione dell'art. 409 co.5 c.p.p. e dell'art. 112 Cost., nonché l'erronea applicazione del criterio della "ragionevole previsione di condanna" (art. 408 c.p.p.), sostenendo che il GIP ha ordinato l'imputazione coatta per fatti e reati non sottoposti ad indagine senza che emergessero elementi tali da prevedere ragionevolmente una condanna.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati e ha assorbito il secondo motivo, ritenendo abnorme l'ordinanza del GIP che ha disposto l'imputazione coatta per reati diversi e alternativi rispetto a quelli oggetto della richiesta di archiviazione e rispetto alle persone risultanti dalle indagini. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che il GIP non può ordinare l'imputazione coatta per reati non iscritti né concernenti persone non indagate, dovendo in tal caso limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) o chiedere ulteriori indagini al PM. Conseguentemente la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 409 c.p.p.

    Regolamenta i poteri del GIP in caso di richiesta di archiviazione; la Corte interpreta i commi (in particolare il comma 5) in senso restrittivo: il GIP non può ordinare l'imputazione coatta per reati diversi da quelli per cui è stata chiesta l'archiviazione, salvo limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato o a sollecitare ulteriori indagini.

  • art. 335 c.p.p.

    Norma sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato: secondo la Corte, quando il GIP ravvisa reati o persone ulteriori rispetto alla richiesta di archiviazione deve disporre l'iscrizione ex art. 335 e non l'imputazione coatta.

  • art. 408 c.p.p.

    Stabilisce che il PM richiede l'archiviazione quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. La Corte ha ritenuto assorbito il secondo motivo ma osservato che il criterio applicabile è quello del compendio probatorio acquisito e che non giustifica l'adozione di un provvedimento di imputazione per reati non investigati.

  • art. 112 Cost.

    Principio della titolarità dell'azione penale: la Corte lo richiama per delimitare l'ambito di intervento del GIP e evitare indebite ingerenze nella sfera di autonomia del Pubblico Ministero.

  • art. 582 e 585 c.p.

    Reati (lesioni personali e circostanze aggravanti) per i quali era stata svolta l'attività investigativa e per i quali era stata richiesta l'archiviazione: la Corte sottolinea che il GIP può riesaminare la qualificazione dei fatti solo entro il perimetro delle indagini svolte.

  • art. 56 e 575 c.p.

    Tentativo (art. 56) e omicidio (art. 575): la Corte osserva che l'eventuale diversa qualificazione verso un reato più grave può essere esaminata solo se risulta collegata e ragionevole rispetto agli elementi investigativi; non è però ammissibile l'imputazione coatta per reato diverso non precedentemente iscritto.

  • art. 612 co.2 n.2 c.p.

    Norma richiamata nella ordinanza impugnata (sulla qualificazione alternativa dei fatti); la Corte ritiene che l'uso di imputazioni alternative che introducono ipotesi delittuose nuove determini abnormità se non vi è iscrizione o indagine specifica.

  • art. 614 c.p.

    Violazione di domicilio: indicata dall'ordinanza come capo di imputazione, ma secondo la Corte non poteva essere oggetto di imputazione coatta se non era stata oggetto di indagini/iscrizione.

  • art. 4 co.2 legge n. 110/1975

    Contravvenzione in materia di armi richiamata nell'ordinanza; la Corte annota che reati non iscritti nelle indagini non possono essere oggetto di immediata imputazione coatta da parte del GIP.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Motivo di cassazione (vizio di diritto) utilizzato dal ricorrente: la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'abnormità del provvedimento.

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite (citata: Sez. U n. 40984/2018 e Sez. U. n. 4319/2013)

    Richiamata come principio consolidato: il GIP non può ordinare l'imputazione per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione e deve operare con stringenti limiti per rispettare la titolarità dell'azione penale del PM; in caso di reati o persone ulteriori deve disporre l'iscrizione ex art. 335.

Massime di principio

  • Il Giudice per le indagini preliminari non può ordinare l'imputazione coatta per reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione: in questi casi deve limitarsi a disporre l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) o a richiedere al PM ulteriori indagini.
  • È abnorme il provvedimento del GIP che impone al PM di formulare imputazioni relative a fatti o a persone non risultanti dalle indagini svolte: ciò lede la titolarità dell'azione penale (art. 112 Cost.) e i diritti di difesa.
  • Se il GIP ritiene possibile una diversa qualificazione degli stessi fatti già investigati, può ordinare l'imputazione coatta soltanto entro il perimetro delle ipotesi per le quali sono state svolte indagini; l'introduzione di ipotesi delittuose nuove richiede l'iscrizione e nuovo avvio di indagine.
  • Il PM ha possibilità di ricorrere in Cassazione per vizio di abnormità quando il GIP travalichi i limiti del controllo sull'archiviazione; la Corte di legittimità è pronta ad annullare senza rinvio gli atti che eccedono tali limiti.
  • Nel valutare se sussiste la "ragionevole previsione di condanna" occorre basarsi sul compendio probatorio acquisito: se mancano elementi sufficienti, il corretto corso è chiedere o compiere ulteriori indagini prima di formulare imputazioni per reati più gravi.

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