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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34611/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da lavori edili eseguiti in un immobile di proprietà privata: il tribunale aveva rigettato la domanda dell'impresa per il saldo lavori e aveva accolto solo in parte la riconvenzionale dei committenti contro l'appaltatore, escludendo la responsabilità del direttore dei lavori per difetto di prova di un autonomo titolo di responsabilità. In appello, invece, la corte territoriale ha ritenuto il direttore dei lavori responsabile a titolo extracontrattuale per omessa vigilanza, omesso controllo e mancata alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere, osservando che i difetti di impermeabilizzazione erano agevolmente rilevabili e che vi era stato un sostanziale avallo delle lavorazioni imperfette, desumibile anche dall'emissione di SAL con dicitura di esecuzione a regola d'arte. Il direttore dei lavori ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1176 c.c., 1669 c.c. e 2043 c.c., sostenendo che la corte di merito si era immotivatamente discostata dalle conclusioni della CTU, la quale aveva escluso qualsiasi negligenza nell'attività ispettiva e direttiva, e che il giudice avrebbe dovuto, almeno, chiedere chiarimenti al consulente e motivare il dissenso. La censura era sostanzialmente diretta a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione della prova, più che a prospettare una reale violazione di norme di diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorrente, pur formalmente evocando violazioni di legge, non aveva articolato censure riconducibili a un vero vizio di sussunzione, ma aveva dedotto in modo generico un preteso travisamento dei fatti e un vizio motivazionale non prospettato nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata non aveva affatto disatteso la CTU, ma ne aveva recepito i dati e li aveva valorizzati nel ritenere sussistente il nesso causale tra le omissioni del direttore dei lavori e il danno. È stato richiamato il principio secondo cui la violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a una regola diversa; non è invece ammissibile censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento se non nei limiti del vizio motivazionale. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    La doglianza è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia applicato il prudente apprezzamento in presenza di una diversa regola legale; non basta lamentare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1176 c.c.

    violazione e falsa applicazione

    È richiamato dal ricorrente come parametro della diligenza professionale, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a integrare una reale violazione di legge.

  • art. 1669 c.c.

    violazione e falsa applicazione

    È evocato dal ricorrente in relazione ai difetti dell'opera, ma senza una specifica censura di sussunzione; la Corte non ravvisa un errore di diritto nella qualificazione operata dal giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    violazione e falsa applicazione

    È richiamato come base della responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché meramente assertiva e non specificamente argomentata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    Non può essere usato per censurare genericamente la ricostruzione del fatto o la valutazione della prova quando la doglianza non individua un errore di sussunzione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non espressamente dedotto dal ricorrente

    La Corte evidenzia che il ricorrente lamentava in sostanza un vizio motivazionale, ma senza incardinarlo correttamente nel paradigma del n. 5.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    autosufficienza del ricorso

    Le violazioni di legge richiamate nell'epigrafe del motivo devono essere tradotte in censure circostanziate e specifiche, altrimenti il motivo resta apodittico e inammissibile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È la base procedurale della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    come richiamato dal comma 1-quater

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando si contesti che il giudice abbia attribuito a una prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge; non è invece ammissibile trasformare il motivo in una critica alla mera valutazione di merito delle risultanze istruttorie.
  • Chi intende censurare la decisione di merito deve articolare una doglianza specifica e autosufficiente, indicando in modo circostanziato l'errore di diritto o il vizio motivazionale; mere affermazioni apodittiche sulle prove o sulla CTU non consentono il controllo di legittimità.
  • Se il giudice di merito recepisce la CTU ma ne trae una diversa conseguenza in fatto, la censura non può limitarsi a invocare un preteso dissenso col consulente: occorre dimostrare un vero errore di sussunzione, oppure, nei limiti consentiti, un vizio motivazionale.
  • La responsabilità del direttore dei lavori può essere affermata quando sia accertata un'omessa vigilanza e un mancato controllo sulle lavorazioni, con nesso causale rispetto al danno; tuttavia, la contestazione di tale accertamento in cassazione deve confrontarsi con le rationes decidendi effettivamente poste a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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