Cassazione Civile, Ordinanza n. 22512/2021 del 09/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (correnteista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista aveva contestato addebiti ritenuti illegittimi, derivanti da capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicazione di tassi usurari/ultralegali e commissioni non concordate. La Corte d'appello, riformando in parte il primo grado, aveva condannato l'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite e aveva invece negato il risarcimento del maggior danno richiesto dalla società, ritenendo non provato il nesso causale tra gli addebiti illegittimi e il successivo ricorso a finanziamenti presso altri istituti. In cassazione, la banca ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ampliato indebitamente la domanda oltre il chiesto. La società correntista, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione degli artt. 1224, comma 2, c.c. e 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse escluso il maggior danno nonostante la presunta dimostrazione del ricorso al credito bancario per far fronte agli addebiti illegittimi; ha inoltre denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato ingresso della prova testimoniale sul danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo della banca perché il giudice d'appello si era limitato a qualificare la domanda e a interpretare le allegazioni della parte, senza sostituire una domanda diversa né modificare i fatti costitutivi dedotti; pertanto non vi era ultrapetizione. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo incidentale sulla prova del maggior danno, osservando che la Corte territoriale aveva compiuto una valutazione di merito insindacabile in cassazione, non essendo stato dedotto un vizio motivazionale nei limiti attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e che la doglianza difettava anche di autosufficienza quanto alla questione della rivalutazione monetaria. Ha infine rigettato il secondo motivo incidentale sull'art. 115 c.p.c., chiarendo che la violazione di tale norma è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, oppure disattenda prove legali, non quando si censuri la mera valutazione del materiale istruttorio. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Norme richiamate
Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati e individuare le norme applicabili, ma viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato solo se sostituisce la domanda con un'altra, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta.
La dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. è veicolata come vizio processuale denunciabile in cassazione.
Nel ritardo nell'adempimento di obbligazioni di valuta, il maggior danno può essere riconosciuto anche in via presuntiva; per l'imprenditore, il ricorso al credito esterno può costituire indice del danno, ma solo se sia presumibile che esso sia conseguenza dell'inadempimento.
La parte che invoca il maggior danno deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, inclusi gli elementi da cui desumere il nesso causale.
La violazione della norma è configurabile non per la semplice critica alla valutazione delle prove, ma solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti, prove illegittimamente acquisite o attribuisca efficacia probatoria piena a elementi non legali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla valutazione di fatto è limitato al vizio motivazionale nei ristretti confini oggi ammessi; in assenza di tale specifica censura, la valutazione del giudice di merito resta insindacabile.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata, in base al rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei soccombenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il giudice di merito non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, sulla base delle allegazioni di parte, interpreta la domanda in modo coerente con i fatti costitutivi dedotti e si limita a precisarne il petitum mediato; l'ultrapetizione ricorre solo se la domanda viene sostituita con un'altra diversa.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare come violazione dell'art. 115 c.p.c. la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte, prove illegittimamente acquisite o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono.
- Il maggior danno da ritardato adempimento di obbligazioni di valuta può essere provato anche presuntivamente dall'imprenditore che dimostri il ricorso al credito esterno e i relativi costi, ma occorre pur sempre la ragionevole presumibilità che tale ricorso sia stato causato dall'inadempimento e non da autonome esigenze aziendali o di mercato.
- La mancata specifica deduzione in sede di merito di un elemento decisivo per la domanda impedisce di far valere in cassazione la relativa questione, anche sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso.
- La valutazione in fatto del nesso causale tra condotta illecita e danno, quando affidata al giudice di merito e sorretta da motivazione, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti stretti del vizio motivazionale attualmente ammesso.
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