Cassazione Civile, Ordinanza n. 22615/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione il provvedimento del Giudice di Pace di Roma che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In fatto, il Questore di Roma gli aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; il ricorrente aveva quindi coltivato anche un giudizio amministrativo contro tale diniego e sosteneva che il Giudice di Pace, all'udienza del 30 maggio 2019, si fosse riservato sulla richiesta di sospensione del decreto di espulsione in attesa della decisione del TAR Lazio e, successivamente, con provvedimento del 18 settembre 2019 non comunicato, avesse sciolto la riserva invitandolo a produrre documentazione, per poi rigettare il ricorso senza consentirgli di depositare l'ordinanza del Consiglio di Stato che aveva accolto la cautelare nel giudizio amministrativo. La censura mirava quindi a contestare sia il modo in cui il giudice di pace aveva gestito la fase cautelare e istruttoria, sia la mancata considerazione dell'esito del giudizio amministrativo sul diniego del permesso di soggiorno.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile per difetto di specificità, perché non riportava il contenuto dell'ordinanza del Consiglio di Stato né quello del ricorso e dell'atto specifico del giudizio amministrativo richiamati a fondamento della censura, e in parte infondato. Nel merito, ha ribadito che il decreto di espulsione dello straniero ha natura vincolata e che il giudice ordinario, investito dell'opposizione, deve limitarsi a verificare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei presupposti di legge, senza poter sindacare la legittimità del diniego, della revoca, dell'annullamento o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, sindacato riservato al giudice amministrativo. Ne consegue che la pendenza del giudizio amministrativo sul permesso di soggiorno non integra una pregiudizialità tecnica o giuridica tale da imporre la sospensione del giudizio contro il decreto di espulsione. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nel riferimento all'errore in procedendo e alla specificità del ricorso, quale parametro generale di riparto dell'onere di allegazione e deduzione processuale; la Corte sottolinea comunque l'esigenza di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione quando si deducono errores in procedendo.
art. 13 d.lgs. 286/1998
il decreto di espulsione è qualificato come provvedimento vincolato; il giudice ordinario può controllare soltanto la sussistenza dei presupposti legali esistenti al momento dell'adozione.
art. 19 d.lgs. 286/1998
evocato nel contesto del controllo giudiziale sull'espulsione, nei limiti della verifica dei presupposti legali.
art. 360 c.p.c.
richiamato implicitamente nel quadro del ricorso per cassazione e della denuncia di errores in procedendo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduce vizi processuali è necessario indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i documenti sui quali la censura si fonda, riportandone il contenuto essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Il decreto prefettizio di espulsione dello straniero ha natura vincolata: il giudice ordinario, investito dell'opposizione, deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di legge esistenti al momento dell'adozione del provvedimento.
- La legittimità del diniego, della revoca, dell'annullamento o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo e non può essere scrutinata dal giudice ordinario nel giudizio contro l'espulsione.
- La pendenza di un giudizio amministrativo avverso il diniego del permesso di soggiorno non determina, di regola, pregiudizialità giuridica necessaria rispetto al processo di opposizione al decreto di espulsione, sicché non impone la sospensione di quest'ultimo.
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