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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22507/2021 del 09/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La banca aveva chiesto l'insinuazione al passivo di un fallimento per crediti derivanti da due mutui e da un rapporto di anticipazione bancaria collegato a un conto corrente di corrispondenza. Ammesso dal giudice delegato solo il capitale di uno dei mutui, la banca proponeva opposizione limitatamente al credito derivante dall'anticipazione. Il Tribunale respingeva l'opposizione perché la banca non aveva prodotto tutti gli estratti conto, anche successivi al periodo delle anticipazioni, ritenendo necessario ricostruire l'intero andamento del rapporto fino alla sua chiusura. In cassazione la banca deduceva: 1) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'onere di produrre tutti gli estratti conto sussisterebbe solo se si chiedesse l'insinuazione del saldo negativo di un conto corrente, non già per un distinto credito da anticipazione; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando che il Tribunale avesse rilevato d'ufficio il difetto di prova senza contraddittorio e senza invitare la banca a integrare la documentazione mancante.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sul collegamento tra il rapporto di anticipazione e quello di conto corrente, che imponeva di considerare il complessivo andamento del rapporto per verificare le competenze da appostare sul conto anticipi. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la questione probatoria era connaturata alla domanda proposta dalla stessa banca, la quale aveva contestato la riconducibilità del rapporto di anticipazione al conto corrente; pertanto non vi era violazione del contraddittorio. Il ricorso è stato integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'inadempimento e della prova del credito, ma non decisivo per l'esito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che, nel rapporto di conto corrente bancario collegato a un conto anticipi, la banca deve provare le movimentazioni e il saldo finale per pretendere somme

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria del Tribunale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria del Tribunale

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la Corte esclude la sua violazione perché la questione probatoria era già interna al thema decidendum della domanda

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio, ma la Corte ne esclude la violazione

  • artt. 1823, 1827, 1831 c.c.

    richiamati quale base del principio per cui la banca, nel conto corrente, non può esigere singole voci prima della chiusura del conto e della prova del saldo attivo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto la previsione sull'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Quando il credito azionato deriva da un rapporto di anticipazione strettamente collegato a un conto corrente, il giudice può richiedere la produzione della documentazione dell'intero rapporto, se necessaria a verificare le competenze da imputare e il saldo finale.
  • La banca che intenda insinuarsi al passivo per somme fondate su un rapporto di conto corrente o su un rapporto funzionalmente collegato ad esso deve dare prova completa dell'andamento del conto, non potendo limitarsi a documentare solo un segmento temporale se ciò impedisce la ricostruzione del saldo.
  • La violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. non ricorre quando la questione rilevata dal giudice è già implicita nella domanda e nelle difese della parte, costituendo tema connaturato al petitum e alla causa petendi.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e colpisce una motivazione solo apparente o diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioConto correnteAccertamento del passivoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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