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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22506/2021 del 09/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La banca aveva presentato domanda di insinuazione al passivo in una procedura fallimentare, facendo valere crediti derivanti da due contratti di mutuo e da un contratto di anticipazione bancaria collegato a un conto corrente di corrispondenza. Il giudice delegato aveva ammesso solo il credito per la quota capitale del mutuo, escludendo la pretesa relativa all’anticipazione. In sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che, per provare il credito collegato all’anticipazione, la banca dovesse produrre tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente, anche quelli relativi ai periodi precedenti e successivi rispetto al periodo in cui erano state effettuate le anticipazioni, fino alla chiusura del conto e al passaggio a sofferenza. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l’onere di produrre tutti gli estratti conto sarebbe sorto solo se avesse chiesto l’ammissione del saldo negativo del conto, mentre qui si trattava di una linea di credito distinta; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., lamentando che il tribunale avesse sollevato d’ufficio la questione probatoria senza instaurare il contraddittorio e senza assegnarle un termine per integrare la documentazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sul collegamento tra il rapporto di anticipazione e il conto corrente di regolamento, che rendeva necessario valutare l’intero andamento del rapporto e quindi la produzione degli estratti conto. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la questione probatoria era insita nella domanda stessa, poiché la banca aveva impostato la propria difesa sulla tesi che il rapporto di anticipazione fosse distinto dal conto corrente, tesi che implicava comunque la verifica della disciplina applicabile e dell’onere di prova sul saldo del conto. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa della curatela; è stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla responsabilità per inadempimento, ma non ritenuto decisivo perché la controversia ruotava sull’onere di prova del credito in sede di insinuazione al passivo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che, nel conto corrente bancario, la banca non può pretendere singole voci del proprio avere senza dimostrare il saldo finale e l’andamento complessivo del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il motivo è stato respinto perché non confrontato con la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non vi ravvisa un errore decisivo nella valutazione del giudice di merito.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del contraddittorio perché la questione probatoria era intrinseca alla domanda e già insita nella linea difensiva della banca.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio; la Corte lo ritiene non violato.

  • art. 1823 c.c.

    Insieme agli artt. 1827 e 1831 c.c., è richiamato per il principio secondo cui nel conto corrente bancario il credito della banca va accertato alla chiusura del conto.

  • art. 1827 c.c.

    Concorre a fondare il principio della necessaria considerazione del saldo finale del conto corrente.

  • art. 1831 c.c.

    Concorre a fondare il principio della necessaria chiusura del conto per esigere le singole poste creditorie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di conto corrente bancario la banca, per ottenere l’ammissione del proprio credito, non può limitarsi a isolare singole poste o singole movimentazioni, ma deve dimostrare l’andamento complessivo del rapporto e il saldo finale risultante alla chiusura.
  • Quando il credito fatto valere deriva da un’anticipazione bancaria collegata a un conto corrente di regolamento, la verifica probatoria deve tenere conto del collegamento tra i due rapporti e può richiedere la produzione dell’intera serie degli estratti conto rilevanti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a contrastare una motivazione solo apparente o diversa da quella posta a base della decisione.
  • Non viola il principio del contraddittorio la decisione che fonda il rigetto della domanda su una questione probatoria intrinseca alla domanda stessa e già oggetto del thema decidendum e del thema probandum impostati dalla parte.
  • In sede di insinuazione al passivo, l’onere di prova del credito incombe sul creditore che intende essere ammesso, specie quando il credito dipende da un rapporto bancario a saldo e non da una singola obbligazione autonoma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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