Cassazione Civile, Ordinanza n. 22513/2021 del 09/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società fiduciaria)
La controversia
Due investitori avevano agito per ottenere la risoluzione per grave inadempimento di un contratto di mandato fiduciario avente a oggetto la negoziazione e l'amministrazione fiduciaria di strumenti finanziari su conto corrente, con domanda subordinata di risarcimento del danno e richiesta di restituzione della somma investita nell'acquisto di titoli Unipol e Fondiaria SAI. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo provato l'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario ai sensi della disciplina Consob e la regolare trasmissione delle comunicazioni sull'andamento dei titoli. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 21 e 23 TUF e degli artt. 27, 28, 30, 34 e 35 regolamento Consob n. 11522/1998, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato documenti inidonei o successivi ai fatti; omessa pronuncia sulla specifica doglianza relativa alla mancata prova delle avvertenze sull'inadeguatezza degli investimenti; violazione della disciplina sugli obblighi informativi e vizio motivazionale per avere escluso il nesso causale facendo leva su un presunto profilo speculativo del cliente e su formule standard; omessa pronuncia o motivazione apparente sulla censura relativa al mancato invio delle comunicazioni periodiche sull'andamento e deterioramento dei titoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati e inammissibili i motivi, osservando che la Corte d'appello aveva accertato, con motivazione sufficiente e anche per relationem, che l'intermediario aveva raccolto preventivamente il profilo finanziario degli investitori, aveva consegnato e fatto sottoscrivere schede descrittive dei titoli contenenti l'espresso richiamo alla specifica rischiosità dell'operazione e aveva inviato le comunicazioni periodiche sul rapporto. La censura dei ricorrenti è stata considerata sostanzialmente volta a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui l'investitore, per dedurre l'inadempimento informativo, deve allegare in modo specifico quali informazioni siano state omesse o fornite in modo insufficiente, così da consentire all'intermediario di provare l'adempimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come fonte degli obblighi dell'intermediario nei confronti del cliente nella prestazione dei servizi di investimento.
Richiamato nel quadro della disciplina degli obblighi dell'intermediario e del relativo contenzioso probatorio.
art. 28 reg. Consob n. 11522/1998
È stata ritenuta correttamente adempiuta la raccolta preventiva del profilo finanziario dell'investitore e la fornitura delle informazioni necessarie alla consapevole scelta di investimento.
art. 29 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato dai ricorrenti per contestare la prova delle avvertenze di inadeguatezza dell'investimento.
artt. 27, 30, 34 e 35 reg. Consob n. 11522/1998
Evocati come parametri della disciplina informativa e documentale degli investimenti.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta in realtà di merito.
Invocato per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato i documenti prodotti.
Invocato per dedurre omessa pronuncia o motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio ritenendo la motivazione sufficiente anche per relationem.
Norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette al riesame del merito.
Indicata la sussistenza dei presupposti per la decisione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di servizi di investimento, l'intermediario assolve agli obblighi informativi quando provi di avere preventivamente acquisito il profilo finanziario del cliente e di avergli sottoposto informazioni specifiche e sottoscritte sulla natura e sui rischi del singolo strumento finanziario acquistato.
- La contestazione dell'inadempimento informativo deve essere allegata in modo specifico: l'investitore deve indicare quali informazioni concrete siano mancate o siano state insufficienti o errate, non essendo sufficiente una deduzione generica di inadempimento.
- Quando l'intermediario documenta l'avvenuta informazione e l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente, la censura sulla causalità dell'inadempimento non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
- La motivazione della sentenza d'appello è sufficiente se, anche tramite richiamo per relationem alla decisione di primo grado, consente di comprendere la ratio decidendi e di controllarne la logicità, senza necessità di ripetere integralmente tutti gli accertamenti di fatto.
- L'omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito, pur non esaminando separatamente ogni argomento difensivo, abbia comunque deciso la questione centrale in senso compatibile con il rigetto della censura proposta.
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