Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22618/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento sommario di cognizione in cui il Tribunale aveva accolto in parte la domanda di una persona di nazionalità ghanese, riconoscendole il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'Interno aveva proposto appello e la Corte d'appello di Bologna aveva riformato la decisione, rigettando anche la domanda di protezione umanitaria. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; dalla sentenza, tuttavia, emerge che il ricorso è stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni, poiché la decisione impugnata risulta pubblicata e notificata via PEC l'11 dicembre 2018 mentre il ricorso è stato notificato solo il 27 febbraio 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo superato il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza impugnata e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine di legge, la Corte deve rilevarne la tardività anche d'ufficio.
  • In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.