Cassazione Civile, Ordinanza n. 22618/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento sommario di cognizione in cui il Tribunale aveva accolto in parte la domanda di una persona di nazionalità ghanese, riconoscendole il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'Interno aveva proposto appello e la Corte d'appello di Bologna aveva riformato la decisione, rigettando anche la domanda di protezione umanitaria. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; dalla sentenza, tuttavia, emerge che il ricorso è stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni, poiché la decisione impugnata risulta pubblicata e notificata via PEC l'11 dicembre 2018 mentre il ricorso è stato notificato solo il 27 febbraio 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo superato il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione notificato oltre sessanta giorni dalla notificazione della sentenza è tardivo e quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
La disposizione è richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza impugnata e la sua inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine di legge, la Corte deve rilevarne la tardività anche d'ufficio.
- In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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