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Parere

Parere n. 1672/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dall’avvocato Teresa Paliotto contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia e nei confronti degli avvocati Russo Carmela, Marciano Carolina, Fontana Nicolina e D’Anna Annabella: 1. per l’annullamento: - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto; - del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante “Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”, pubblicato nella G.U. n. 28 dell’11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l’applicazione del limite decennale per la considerazione della maggiore anzianità di servizio; - della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 75/CV/2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Acerra, nella parte in cui la colloca al 4° posto (I riserva) per mero criterio anagrafico in applicazione dei criteri poi dichiarati costituzionalmente illegittimi, e in posizione quindi inferiore a quella che alla stessa spetterebbe in applicazione pedissequa dei criteri costituzionalmente conformi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025; - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Acerra dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della sua maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, con conseguente esclusione dal novero dai vincitori; - dei decreti del Ministro della giustizia di conferimento dell’incarico di Giudice Onorario di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Acerra, adottati in attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, in favore di ciascuno dei candidati ivi nominati, se esistenti, di data, estremi e contenuto allo stato ignoti - comunque denominati, anche come «decreto di nomina» o «decreto di conferimento dell’incarico» «decreto di immissione in servizio»; - di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all’ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei suoi confronti; - delle delibere di scorrimento, anche non conosciute; - di ogni altro provvedimento, di data e numero sconosciuti, con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura abbia deciso di non annullare in autotutela la Delibera per ottemperare ai nuovi criteri risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025; - di tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali non conosciuti e impattanti sulla sua posizione; 2. nonché per l’accertamento del suo diritto ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Acerra in applicazione pedissequa dei criteri derivanti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202600495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro gli atti della procedura di selezione e nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di Acerra

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla selezione per tre posti di giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di Acerra, contestando l’applicazione del criterio della minore età anagrafica in caso di parità di punteggio e la mancata considerazione della maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto a essere collocata tra i vincitori secondo i criteri risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025. Nel corso del procedimento, una controinteressata ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La ricorrente ha quindi comunicato l’avvenuta riassunzione davanti al T.A.R. Lazio – Roma, ai sensi dell’art. 48 c.p.a.

Il parere

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione alla trattazione del ricorso straordinario e ha preso atto dell’avvenuta riassunzione del giudizio in sede giurisdizionale davanti al T.A.R. Lazio – Roma, con conseguente improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione. L’istanza cautelare è stata assorbita. La Sezione non ha esaminato nel merito le censure relative ai criteri di formazione della graduatoria, alla maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati e agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione proposta dalla controinteressata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso è stato riassunto davanti al competente T.A.R. Lazio – Roma ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza della declaratoria di improcedibilità per trasposizione e del trasferimento della controversia nella sede giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Consente alla parte interessata di opporsi alla trattazione del ricorso straordinario e di richiederne la trasposizione in sede giurisdizionale; nel caso concreto l’opposizione è stata ritenuta rituale e tempestiva.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 48 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorso è stato riassunto davanti al T.A.R. Lazio – Roma dopo l’opposizione alla trattazione in sede straordinaria.

  • art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai criteri di selezione e formazione della graduatoria per la nomina a giudice onorario di pace; la Sezione non ne ha esaminato il merito.

  • art. 136 Costituzione

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025; la questione è rimasta assorbita per la trasposizione.

  • art. 30 legge n. 87/1953

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale; la Sezione non ha esaminato la relativa censura.

Massime di principio

  • Quando un ricorso straordinario è oggetto di opposizione rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e viene successivamente riassunto davanti al giudice amministrativo competente, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
  • La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale impedisce al Consiglio di Stato di esaminare il merito delle censure dedotte nel ricorso straordinario.
  • La proposizione della domanda cautelare nel ricorso straordinario resta assorbita quando il ricorso è dichiarato improcedibile per trasposizione, essendo la controversia trasferita nella sede giurisdizionale.

Ricorso straordinario sulla selezione per giudice onorario di pace

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’avvocata contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia, con riferimento alla procedura per la copertura di tre posti di giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace di Acerra.

Premesse e atti impugnati

La ricorrente ha contestato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura relativa ai criteri e ai posti vacanti, il bando della procedura, la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio, la successiva delibera di nomina dei giudici onorari di pace e i conseguenti decreti ministeriali e atti esecutivi.

La contestazione riguardava, in particolare, la collocazione della ricorrente al quarto posto, in prima posizione di riserva, e la mancata inclusione tra i vincitori per effetto dell’applicazione del criterio della minore età anagrafica in caso di parità di punteggio e della mancata valorizzazione della maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati.

Censure dedotte

La ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 116/2017, come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, nonché degli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87/1953.

Sono stati inoltre dedotti la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento. La domanda comprendeva anche il ricalcolo della graduatoria e l’accertamento del diritto della ricorrente a essere inserita tra i vincitori secondo i criteri costituzionalmente conformi derivanti dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale

Nel corso del procedimento, una controinteressata ha notificato opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse trattato dal giudice amministrativo in sede giurisdizionale.

La ricorrente ha successivamente comunicato di avere riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Lazio – Roma, ai sensi dell’art. 48 c.p.a., dove il ricorso è stato iscritto al n. R.G. 7443/2026.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione e ha considerato decisiva l’avvenuta riassunzione del ricorso davanti al giudice amministrativo competente. Per tale ragione, non ha esaminato le questioni sostanziali relative ai criteri di selezione, alla graduatoria, all’anzianità di iscrizione all’albo e agli effetti della sentenza costituzionale n. 213 del 2025.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata assorbita. Il merito delle doglianze dovrà essere esaminato nel giudizio instaurato davanti al T.A.R. Lazio – Roma.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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