Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1674/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dall’avvocato Filomena De Gregorio contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia e nei confronti degli avvocati Roberta Marra, Antonino De Vita, Antonio Guerriero e Valeria Cuomo: 1. per l’annullamento: - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto; - del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante “Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”, pubblicato nella G.U. n. 28 dell’11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l’applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale come titolo di preferenza; - della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 75/CV/2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Marigliano (circondario di Nola) nonché della delibera consiliare del 19 febbraio 2025 (Pratica num. 75/CV/2024 del 19 febbraio 2025) di scorrimento della predetta graduatoria in sostituzione dell'aspirante rinunciataria e ad integrazione della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 75/CV/2024); - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, prot. n. 75/CV/2024, pubblicata il 13 gennaio 2026 sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Marigliano (circondario di Nola) dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della sua maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, con conseguente esclusione dal novero dai vincitori; nella parte in cui la colloca al IV° posto (I riserva) per mero criterio anagrafico in applicazione dei criteri poi dichiarati costituzionalmente illegittimi, e in posizione quindi inferiore a quella che le spetterebbe in applicazione pedissequa dei criteri costituzionalmente conformi derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025; - dei decreti del Ministro della giustizia di conferimento dell’incarico di Giudice Onorario di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Marigliano, adottati in attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, in favore di ciascuno dei candidati ivi nominati, se esistenti, di data, estremi e contenuto allo stato ignoti - comunque denominati, anche come «decreto di nomina» o «decreto di conferimento dell’incarico» «decreto di immissione in servizio»; - di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all’ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei suoi confronti; - delle delibere di scorrimento, anche non conosciute; - di tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali non conosciuti dal ricorrente e impattanti sulla sua posizione giuridica; 2. nonché per l’accertamento del suo diritto ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Marigliano (circondario di Nola) in applicazione pedissequa dei criteri derivanti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202600504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Sezione non ha esaminato i motivi di merito né l’istanza cautelare. Ha rilevato che l’opposizione del controinteressato era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato riassunto in sede giurisdizionale. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti relativi alla selezione e alla nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Marigliano, con istanza cautelare e domanda di ricalcolo della graduatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio e la nomina a giudice onorario di pace, contestando in particolare l’applicazione del criterio della minore età anagrafica in caso di parità di punteggio e la mancata considerazione della maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati. Ha dedotto la violazione dell’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116/2017, come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, nonché degli artt. 136, 3 e 97 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87/1953, oltre a eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento. Ha chiesto anche il ricalcolo della graduatoria e l’accertamento del proprio diritto a essere inserita tra i vincitori. Nel corso del procedimento, un controinteressato ha proposto tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; il ricorso è stato quindi riassunto davanti al T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 48 c.p.a.

Osservazioni

Trasposizione del ricorso straordinario

La tempestiva e rituale opposizione proposta da un controinteressato ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, seguita dalla riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 48 c.p.a., determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare resta assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    La tempestiva opposizione di una parte legittimata comporta la richiesta di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 48 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della costituzione e della riassunzione del ricorso in sede giurisdizionale dopo l’opposizione.

  • art. 4, comma 4, lettera a), d.lgs. n. 116/2017

    È indicato dalla ricorrente quale disposizione regolatrice dei criteri di selezione per la nomina a giudice onorario di pace, nella versione modificata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025.

  • art. 136 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione agli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

  • art. 30 legge n. 87/1953

    È stato richiamato dalla ricorrente con riferimento agli effetti delle decisioni di illegittimità costituzionale.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025

    È richiamata dalla ricorrente quale pronuncia incidente sui criteri di formazione della graduatoria e sulla prevalenza della minore età anagrafica.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, un controinteressato propone tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorso viene riassunto davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
  • La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale assorbe l’istanza cautelare proposta nel procedimento consultivo, poiché la tutela cautelare deve essere esaminata nell’ambito del giudizio giurisdizionale riassunto.

Trasposizione di un ricorso straordinario relativo alla nomina a giudice onorario di pace

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’avvocata contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia, con la partecipazione di alcuni controinteressati, in relazione alla procedura per l’ammissione al tirocinio e la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Marigliano.

Premesse e atti impugnati

La ricorrente ha contestato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura relativa ai criteri e ai posti vacanti, il decreto di indizione della procedura, gli atti di approvazione e scorrimento della graduatoria e la successiva delibera di nomina dei giudici onorari di pace. Sono stati inoltre impugnati, ove esistenti e conosciuti, i decreti ministeriali di conferimento dell’incarico e gli atti successivi o consequenziali.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, nonché l’accertamento del diritto a essere inserita nella graduatoria dei vincitori mediante applicazione dei criteri ritenuti conformi alla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025.

Censure dedotte

La ricorrente ha sostenuto di non essere stata collocata in posizione utile per effetto dell’applicazione del criterio della minore età anagrafica in caso di parità di punteggio e della mancata valorizzazione della propria maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati rispetto ai candidati nominati.

Ha dedotto la violazione dell’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116/2017, degli artt. 136, 3 e 97 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87/1953, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento. Ha inoltre chiesto il ricalcolo della graduatoria e l’accertamento della propria posizione.

Opposizione e riassunzione in sede giurisdizionale

Nel corso del procedimento, un controinteressato ha notificato alle altre parti un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse trasposto davanti al giudice amministrativo.

La ricorrente ha comunicato alla Sezione che, a seguito dell’atto di costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il ricorso era stato riassunto davanti al T.A.R. Lazio, sede di Roma, dove era stato iscritto al ruolo generale n. 7445/2026.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione e ha preso atto dell’avvenuta riassunzione del ricorso in sede giurisdizionale. Tali circostanze impediscono la prosecuzione del procedimento consultivo relativo al ricorso straordinario.

Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato le censure relative ai criteri di formazione della graduatoria, agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025 o alla posizione della ricorrente rispetto ai candidati nominati.

Conclusioni

Il parere è nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita, senza una valutazione autonoma dei presupposti cautelari.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.