Parere n. 1671/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora Emanuella Corvasce contro il Ministero della Giustizia, il Formez Pa, la Presidenza Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam, la Commissione esaminatrice del concorso e nei confronti della signora Maria Troiano per l’annullamento degli esiti della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, tenutosi su base distrettuale, indetto con bando del 5 aprile 2024 dalla Commissione interministeriale (Ripam) per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale; del verbale n. 12 del 10.06.2024 della Commissione esaminatrice avente ad oggetto “Attività preliminare approvazione graduatorie – valutazione titoli – valutazione istanze contestazione quesiti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli esiti della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, nonché del verbale n. 12 del 10 giugno 2024 relativo all’approvazione delle graduatorie, alla valutazione dei titoli e alle istanze di contestazione dei quesiti.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, che ha conseguito 20,25 punti a fronte del punteggio minimo di 21/30 previsto dal bando, ha contestato gli esiti della prova scritta e, con motivi aggiunti, il verbale n. 12 del 10 giugno 2024. La contestazione riguarda in particolare il quesito n. 30, formulato con riferimento all’articolo 103, terzo comma, della Costituzione, concernente la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra e in tempo di pace. La candidata aveva selezionato la risposta n. 2, secondo cui in tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge, mentre la commissione aveva ritenuto corretta soltanto la risposta n. 3, relativa alla giurisdizione stabilita dalla legge in tempo di guerra. La ricorrente ha sostenuto che il quesito fosse ambiguo e che entrambe le risposte n. 2 e n. 3 fossero corrette.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Ha osservato che, nei quiz concorsuali di materia giuridica introdotti da formule quali “a norma di”, “secondo l’articolo” o “prevede l’articolo”, la risposta corretta deve corrispondere al diritto positivo vigente. Nel caso concreto, l’unica risposta congruente con l’articolo 103, terzo comma, della Costituzione è la risposta n. 3. La risposta n. 2 è errata perché descrive in modo generico la giurisdizione in tempo di pace e omette l’elemento soggettivo essenziale, ossia che essa riguarda soltanto i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Tale limitazione soggettiva non è un dettaglio aggiuntivo, ma caratterizza la disposizione costituzionale e rende la risposta n. 2 eterogenea rispetto al contenuto normativo richiesto. La Sezione ha inoltre valorizzato la funzione dei quiz nozionistici, diretti a garantire celerità, par condicio e limitazione della discrezionalità valutativa, senza margini per interpretazioni manipolative del testo normativo.
Osservazioni
Quesito n. 30 - Articolo 103, terzo comma, della Costituzione
La risposta n. 3 è l’unica corretta perché riproduce il principio secondo cui i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. La risposta n. 2 è errata, non semplicemente incompleta, poiché omette la limitazione soggettiva essenziale prevista per il tempo di pace: la giurisdizione riguarda soltanto i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Criteri di valutazione dei quiz giuridici
Quando il quesito richiama espressamente una disposizione normativa mediante formule come “a norma di”, “secondo l’articolo” o “prevede l’articolo”, la risposta esatta deve essere quella conforme al diritto positivo vigente. La natura nozionistica della prova esclude interpretazioni manipolative o ricostruzioni estensive del testo della norma.
Norme richiamate
art. 103, comma 3, Cost.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate
La disposizione distingue tra la giurisdizione in tempo di guerra, stabilita dalla legge, e quella in tempo di pace, soggetta alla limitazione soggettiva relativa ai reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
art. 97, comma 2, Cost.
Il principio di buon andamento dell’amministrazione giustifica, nelle procedure concorsuali, l’utilizzo di quiz a risposta multipla finalizzati a garantire celerità, uniformità e limitazione della discrezionalità valutativa.
Massime di principio
- Nei quiz concorsuali di materia giuridica introdotti dal richiamo espresso a una specifica disposizione normativa, la risposta corretta deve essere individuata sulla base del diritto positivo vigente e deve riprodurre tutti gli elementi qualificanti della norma richiamata.
- Una risposta che ometta un elemento essenziale della disciplina normativa, come una limitazione soggettiva della giurisdizione, è errata e non può essere considerata meramente incompleta.
- La scelta dell’amministrazione di utilizzare prove scritte a risposta multipla risponde alle esigenze di buon andamento, celerità, par condicio e uniformità della valutazione; tali prove, per loro natura, non consentono al candidato né alla commissione operazioni interpretative o manipolative del testo normativo.
- Nel valutare un quesito giuridico a risposta multipla, la correttezza della risposta deve essere verificata rispetto alla formulazione normativa complessiva e non sulla base di una proposizione soltanto parzialmente compatibile con essa.
Impugnazione degli esiti di un concorso pubblico e del quesito n. 30
Il parere riguarda un ricorso straordinario, integrato da motivi aggiunti, proposto da una candidata esclusa dalla graduatoria utile di un concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale. L’impugnazione è stata rivolta contro gli esiti della prova scritta e contro il verbale della commissione relativo all’approvazione delle graduatorie, alla valutazione dei titoli e all’esame delle contestazioni sui quesiti.
Fatti rilevanti
La candidata ha ottenuto 20,25 punti, non raggiungendo il punteggio minimo di 21/30 previsto dal bando. La prova risultava composta da 29 risposte corrette, 4 errate e 7 non date. La contestazione ha riguardato soprattutto il quesito n. 30, relativo all’articolo 103, terzo comma, della Costituzione.
Il quesito proponeva tre risposte sulla giurisdizione dei tribunali militari. La candidata aveva selezionato la risposta n. 2, mentre la commissione aveva considerato corretta soltanto la risposta n. 3. Secondo la ricorrente, entrambe le risposte sarebbero state corrette e il quesito avrebbe avuto carattere ambiguo.
Contraddittorio e posizione dell’amministrazione
La relazione ministeriale ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato relativi alla valutazione dei quiz concorsuali di natura giuridica. La Sezione ha dato atto che nel procedimento è stato garantito il contraddittorio.
Interpretazione dell’articolo 103 della Costituzione
L’articolo 103, terzo comma, della Costituzione stabilisce che i tribunali militari hanno, in tempo di guerra, la giurisdizione stabilita dalla legge e, in tempo di pace, la giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
La Sezione ha distinto i due elementi della disciplina:
- in tempo di guerra, la giurisdizione dei tribunali militari è quella stabilita dalla legge;
- in tempo di pace, la giurisdizione è limitata non soltanto quanto ai reati, ma anche soggettivamente, perché riguarda i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
La risposta n. 2, riferita alla giurisdizione in tempo di pace per specifici reati previsti dalla legge, non riproduce integralmente il contenuto della disposizione costituzionale. Essa omette infatti la limitazione soggettiva relativa agli appartenenti alle Forze armate. Tale omissione riguarda un elemento qualificante della norma e rende la risposta errata, non semplicemente incompleta.
Criteri per la valutazione dei quiz giuridici
Il Consiglio di Stato ha affermato che, quando un quesito di una prova concorsuale richiama espressamente una disposizione mediante formule quali “a norma di”, “secondo l’articolo” o “prevede l’articolo”, la risposta corretta deve essere quella conforme al diritto positivo vigente.
I quiz giuridici di carattere nozionistico si distinguono dalle prove critiche, come la redazione di un parere o di una dissertazione. La loro struttura mira a consentire una correzione rapida e uniforme, limitando la discrezionalità della commissione e assicurando la par condicio tra i candidati. Ne consegue che non sono ammesse interpretazioni manipolative o ricostruzioni del testo normativo diverse dal suo contenuto positivo.
Esito del ricorso
La Sezione ha ritenuto che la sola risposta corretta al quesito n. 30 fosse la risposta n. 3. Poiché la risposta selezionata dalla candidata era la n. 2, la valutazione della commissione è stata ritenuta legittima.
Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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