Parere n. 1668/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Quanto al ricorso n. 2618 del 2013: Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, da Manifattura Italiana Tabacco - M.I.T. S.p.A. contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento della determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 22 febbraio 2013, prot. n. 2013/2421/DAC/CTL. Quanto al ricorso n. 4029 del 2013: Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla Manifattura Italiana Tabacco – M.I.T. S.p.A. contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento della determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 30 settembre 2013, prot. n. 2013/6183/DAC/CTL.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle determinazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 22 febbraio 2013 e del 30 settembre 2013 sulla modifica della ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette - Tabella A
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto due ricorsi straordinari, entrambi corredati da istanza cautelare, contro le determinazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che applicavano la disciplina dell'art. 39-octies del d.lgs. n. 504/1995, come modificato nel 2010, prevedendo un'accisa minima maggiorata, pari al 115 per cento dell'importo di base, per le sigarette vendute a un prezzo inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta. La società ha dedotto il contrasto della disciplina nazionale con gli artt. 8 e 9 della direttiva 95/59/CE, richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2010, C-571/08, e la sentenza del TAR Lazio n. 3142/2012. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione della compatibilità della normativa italiana con gli artt. 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64/UE, nonché con le corrispondenti disposizioni della direttiva 95/59/CE. La Corte di giustizia, con sentenza del 9 ottobre 2014, C-428/2013, ha stabilito che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che preveda un'accisa minima soltanto per le sigarette con prezzo inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta, anziché un'accisa minima identica per tutte le sigarette. Prima della definizione nel merito, la ricorrente ha dichiarato, nel 2026, la sopravvenuta carenza di interesse; l'Amministrazione ha confermato che, per effetto della normativa sopravvenuta, gli atti impugnati non hanno più trovato applicazione.
Il parere
I due ricorsi sono stati riuniti. La Sezione ha preso atto della dichiarazione della società ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse e della conferma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli circa la mancata ulteriore applicazione degli atti impugnati a seguito della normativa sopravvenuta. Non è stata quindi resa una decisione sui motivi di illegittimità dedotti né sulla compatibilità della disciplina nazionale, già oggetto della sentenza della Corte di giustizia, poiché è venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione. Il parere è nel senso di dichiarare i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di entrambi i ricorsi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha confermato che, per effetto della normativa sopravvenuta alla sentenza della Corte di giustizia, gli atti impugnati non hanno più trovato applicazione. I ricorsi riuniti devono pertanto essere dichiarati improcedibili.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base procedurale per la proposizione dei ricorsi straordinari.
art. 39-octies d.lgs. n. 504/1995
accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta pari al 115% dell'importo di base
La disposizione nazionale prevedeva un'accisa minima maggiorata applicabile alle sole sigarette con prezzo inferiore alla classe di prezzo più richiesta; la sua compatibilità con il diritto dell'Unione è stata contestata dalla ricorrente.
direttiva 95/59/CE, artt. 8 e 9
. . . devono essere uguali per tutte le sigarette
La ricorrente ha invocato tali disposizioni per sostenere che l'accisa non potesse essere differenziata in funzione del prezzo delle sigarette.
direttiva 2011/64/UE, artt. 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6
. . . ostano a una normativa nazionale [...] che stabilisca non un'accisa minima identica per tutte le sigarette, bensì un'accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta
La Corte di giustizia ha interpretato le disposizioni nel senso che esse ostano alla disciplina nazionale che applicava l'accisa minima soltanto alle sigarette con prezzo inferiore alla classe più richiesta.
art. 39-octies d.lgs. n. 504/1995, nel testo modificato nel 2010
. . . accisa pari al 115% dell'importo di base
La questione pregiudiziale ha riguardato la compatibilità con il diritto dell'Unione della previsione di un'accisa fissa minima specifica per le sigarette con prezzo di vendita inferiore.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità quando, per effetto di fatti o discipline sopravvenute, l'atto impugnato non è più applicato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce la decisione nel merito dei motivi di ricorso, anche quando nel corso del procedimento sia intervenuta una pronuncia della Corte di giustizia rilevante sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione.
- Una normativa nazionale in materia di accise sui prodotti del tabacco contrasta con il diritto dell'Unione quando prevede un'accisa minima applicabile soltanto alle sigarette con prezzo inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta, anziché un'accisa minima identica per tutte le sigarette, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza 9 ottobre 2014, C-428/2013.
Ricorsi straordinari sulle accise applicate alle sigarette
Il parere riguarda due ricorsi straordinari proposti da Manifattura Italiana Tabacco - M.I.T. S.p.A. contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero dell'economia e delle finanze. I ricorsi impugnavano due determinazioni dell'Agenzia, del 22 febbraio 2013 e del 30 settembre 2013, concernenti la modifica della ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.
Premesse e riunione dei ricorsi
Entrambi i ricorsi erano corredati da istanza cautelare e contestavano l'applicazione dell'art. 39-octies del d.lgs. n. 504/1995, come modificato nel 2010. La Seconda Sezione aveva inizialmente sospeso la formulazione del parere sul primo ricorso in attesa della decisione della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Con successivo parere del 22 maggio 2015, i due ricorsi sono stati riuniti.
Questione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea
La disciplina nazionale prevedeva un'accisa minima maggiorata, pari al 115 per cento dell'importo di base, per le sigarette vendute a un prezzo inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta. La ricorrente sosteneva che tale meccanismo fosse incompatibile con gli artt. 8 e 9 della direttiva 95/59/CE, secondo cui le aliquote e gli importi dell'accisa devono essere uguali per tutte le sigarette.
La questione è stata esaminata anche alla luce della direttiva 2011/64/UE. Con sentenza del 9 ottobre 2014, C-428/2013, la Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che preveda un'accisa minima soltanto per le sigarette con prezzo di vendita inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta, anziché un'accisa minima identica per tutte le sigarette.
Sopravvenuta carenza di interesse
Con nota del 16 aprile 2026 la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di entrambi i ricorsi. Il giorno successivo l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha riferito che, alla luce della normativa sopravvenuta alla sentenza della Corte di giustizia, gli atti impugnati non hanno più trovato applicazione, chiedendo anch'essa la declaratoria di improcedibilità.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto decisiva la sopravvenuta carenza di interesse, risultante sia dalla dichiarazione della ricorrente sia dalla mancata ulteriore applicazione dei provvedimenti impugnati. Nonostante la rilevanza della questione europea e l'intervento della Corte di giustizia, non vi erano più ragioni per esaminare nel merito le censure formulate nei ricorsi.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che i due ricorsi, previamente riuniti, fossero dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
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