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Parere

Parere n. 1673/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dall’avvocato D’Anna Annabella contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia e nei confronti degli avvocati Russo Carmela, Marciano Carolina, Fontana Nicolina e Paliotto Teresa: 1. per l’annullamento: - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati individuati, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a viceprocuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto; - del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante “Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”, pubblicato nella G.U. n. 28 dell’11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l’applicazione del limite decennale per la considerazione della maggiore anzianità di servizio; - della delibera consiliare del 20 marzo 2024 (Pratica num. 75/CV/2024) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Acerra, nella parte in cui la colloca al 5° posto (II riserva) per mero criterio anagrafico in applicazione dei criteri poi dichiarati costituzionalmente illegittimi, e in posizione quindi inferiore a quella che alla stessa spetterebbe in applicazione pedissequa dei criteri costituzionalmente conformi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025; - della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, pubblicata sul sito istituzionale, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Acerra dei candidati ivi indicati, omettendo di tener conto della sua maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, con conseguente esclusione dal novero dai vincitori; - dei decreti del Ministro della giustizia di conferimento dell’incarico di Giudice Onorario di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Acerra, adottati in attuazione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025, in favore di ciascuno dei candidati ivi nominati, se esistenti, di data, estremi e contenuto allo stato ignoti - comunque denominati, anche come «decreto di nomina» o «decreto di conferimento dell’incarico» «decreto di immissione in servizio»; - di ogni atto successivo, connesso o consequenziale ai predetti decreti, ivi compresi eventuali decreti integrativi, provvedimenti di presa di servizio, atti di assegnazione all’ufficio giudiziario, comunicazioni formali di investitura, ancorché non conosciuti, nella parte in cui producano effetti preclusivi nei suoi confronti; - delle delibere di scorrimento, anche non conosciute; - di ogni altro provvedimento, di data e numero sconosciuti, con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura abbia deciso di non annullare in autotutela la Delibera per ottemperare ai nuovi criteri risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025; - di tutti gli atti, i provvedimenti e i verbali non conosciuti e impattanti sulla sua posizione; 2. nonché per l’accertamento del suo diritto ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Acerra in applicazione pedissequa dei criteri derivanti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202600502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro gli atti della procedura di selezione e nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Acerra, con istanza cautelare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura per l'ammissione al tirocinio e la nomina a giudice onorario di pace, contestando in particolare l'applicazione del criterio della minore età anagrafica in caso di parità di punteggio e l'omessa considerazione della maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati. Ha chiesto l'annullamento degli atti della procedura, delle nomine e degli eventuali atti consequenziali, nonché l'accertamento del diritto a essere inserita nella graduatoria dei vincitori secondo i criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025. Una controinteressata ha proposto tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato successivamente riassunto dinanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 48 c.p.a.

Il parere

La Sezione non ha esaminato nel merito le censure relative ai criteri di formazione della graduatoria, alla violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025, al ricalcolo della graduatoria o alla posizione della ricorrente. Ha rilevato che l'opposizione era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato riassunto in sede giurisdizionale. Per tali ragioni ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell'istanza cautelare.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

La tempestiva e rituale opposizione proposta da una controinteressata ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, seguita dalla riassunzione del giudizio davanti al competente T.A.R. ai sensi dell'art. 48 c.p.a., determina l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.

Istanza cautelare

L'istanza cautelare proposta nell'ambito del ricorso straordinario resta assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario

    La tempestiva e rituale opposizione della controinteressata consente la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

  • art. 48 c.p.a.

    atto di costituzione in giudizio

    La riassunzione davanti al giudice amministrativo, conseguente all'opposizione, conferma la trasposizione del ricorso straordinario.

  • art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione ai criteri di selezione per la nomina dei magistrati onorari, ma non è stata esaminata nel merito dalla Sezione.

  • art. 136 Cost.

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, senza essere esaminata nel merito.

  • art. 30 legge n. 87/1953

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente con riguardo agli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Quando una controinteressata propone tempestiva e rituale opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente riassume il giudizio davanti al competente giudice amministrativo, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
  • La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale preclude l'esame nel merito delle censure da parte della Sezione consultiva del Consiglio di Stato.
  • La dichiarazione di improcedibilità per trasposizione assorbe l'istanza cautelare proposta nel ricorso straordinario.

Ricorso straordinario sulla procedura per giudice onorario di pace

Il parere riguarda un ricorso straordinario, corredato da istanza cautelare, proposto da un'avvocata contro il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della giustizia, con riferimento alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio e la nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di Acerra.

Atti impugnati e domanda

La ricorrente ha contestato gli atti di individuazione dei posti e dei criteri di selezione, il bando della procedura, la graduatoria, gli atti di nomina dei candidati vincitori e gli eventuali provvedimenti consequenziali. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto a essere inserita nella graduatoria dei vincitori secondo i criteri ritenuti costituzionalmente conformi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025.

Censure dedotte

La contestazione principale riguardava l'applicazione del criterio della minore età anagrafica in caso di parità di punteggio e la mancata considerazione della maggiore anzianità di iscrizione della ricorrente all'albo degli avvocati rispetto alle candidate risultate vincitrici. Sono state dedotte, tra l'altro, la violazione dell'art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 116/2017, come modificato a seguito della pronuncia costituzionale, la violazione degli artt. 3, 97 e 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87/1953, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento.

Opposizione e riassunzione davanti al TAR

Dopo il deposito del ricorso, una controinteressata ha notificato alle altre parti un atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse trasposto in sede giurisdizionale. La ricorrente ha poi comunicato l'avvenuta costituzione in giudizio e la riassunzione del ricorso davanti al T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 48 c.p.a., con indicazione del relativo numero di ruolo.

Decisione della Sezione

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione e ha preso atto dell'avvenuta riassunzione del giudizio in sede giurisdizionale. Di conseguenza, ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. Non sono state esaminate le questioni sostanziali relative ai criteri di graduatoria, agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025 o alla pretesa collocazione della ricorrente tra i vincitori.

Istanza cautelare

L'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita per effetto della definizione del ricorso straordinario mediante improcedibilità per trasposizione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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