Sentenza del 31/07/2015 n. 16243 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva escluso la possibilità di utilizzare, per il calcolo dell'ICI relativa agli anni 2002 e 2003, la rendita catastale rettificata dall'Agenzia del Territorio nel 2003. Il Comune sosteneva che la rendita notificata, anche se attribuita oltre il termine previsto dalla procedura DOCFA e qualificata come atto di autotutela, fosse applicabile retroattivamente alle annualità ancora accertabili. Contestava inoltre la possibilità per il giudice dell'ICI di valutare incidentalmente la natura dell'atto catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e ha confermato l'esito favorevole alla società. La rendita di Euro 269.495,00 indicata nell'atto catastale del 2003 non poteva costituire la base imponibile, poiché quell'atto era stato impugnato dalla contribuente e la relativa controversia si era conclusa con una sentenza passata in giudicato che aveva determinato definitivamente la rendita in Euro 217.154,50. Ai fini dell'ICI, il giudicato catastale retroagisce alla data di proposizione del ricorso contro l'atto di classamento. Pertanto, per le annualità oggetto della controversia, il Comune non poteva fondare la maggiore pretesa sulla rendita di Euro 269.495,00. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 342 del 2000, art. 74
Gli atti attributivi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a far data dalla loro notificazione a cura dell'ufficio competente.
La Corte non ha deciso la controversia sulla base della portata generale di questa norma, perché la rendita applicata dal Comune era stata definitivamente sostituita dalla diversa rendita stabilita con giudicato.
La disposizione disciplina la procedura DOCFA e il termine di dodici mesi per il controllo della rendita proposta. La Corte ha ritenuto però irrilevante stabilire gli effetti del superamento di tale termine, poiché l'atto catastale era stato impugnato e definito con una rendita diversa.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11
Le norme riguardano la determinazione della base imponibile e gli accertamenti ICI. La base imponibile deve essere individuata sulla base della rendita catastale effettivamente applicabile, tenendo conto del giudicato intervenuto sul classamento.
D.M. n. 37 del 1997, art. 2
La norma disciplina le ipotesi di autotutela dell'amministrazione finanziaria. La Corte ha ritenuto superfluo stabilire se l'atto del 2003 fosse realmente un provvedimento di autotutela o una rettifica tardiva, perché la rendita da considerare era comunque quella stabilita giudizialmente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19
Le disposizioni regolano la giurisdizione tributaria e gli atti impugnabili. La Corte non ha accolto la tesi del Comune secondo cui la natura dell'atto catastale non potesse essere valutata nel giudizio relativo all'ICI, poiché la decisione è stata risolta direttamente sulla base del giudicato catastale.
D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater
La disposizione costituisce il fondamento dei poteri di autotutela dell'amministrazione finanziaria, ma la sua applicazione concreta è rimasta assorbita dalla rilevanza decisiva del giudicato sulla rendita.
La norma è stata richiamata dal Comune in relazione alla natura dell'intervento amministrativo, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, ritenendola non decisiva.
Massime di principio
- Quando una rendita catastale viene impugnata e il giudizio si conclude con una rendita diversa stabilita con sentenza passata in giudicato, ai fini dei tributi collegati alla rendita deve essere utilizzato il valore risultante dal giudicato, non quello originariamente indicato dall'amministrazione.
- Il giudicato formatosi sul classamento può produrre effetti retroattivi fino alla data di proposizione dell'impugnazione dell'atto catastale, incidendo anche su annualità tributarie precedenti alla sentenza.
- Prima di discutere se una rettifica catastale sia tempestiva, tardiva o adottata in autotutela, occorre verificare se l'atto sia stato impugnato e quale sia stato l'esito definitivo di quel giudizio.
- Un ente impositore non può fondare un accertamento su una rendita catastale successivamente annullata o sostituita da una diversa rendita stabilita con giudicato.
- Se il Comune intende applicare la rendita risultante dal giudicato anche per una specifica frazione dell'annualità tributaria, deve allegare e dimostrare espressamente tale fondamento nella pretesa impositiva.
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