Cassazione Penale, Sentenza n. 40432/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili impugnano la sentenza di appello che aveva confermato l'assoluzione degli imputati dal reato di concorso in truffa aggravata e, per Fini, anche dalla truffa aggravata. Si censura che gli imputati, funzionari di Veneto Banca, avrebbero indotto i soci della H20 S.r.l. ad acquistare azioni della banca (per un valore pari alla metà dell'affidamento richiesto) mediante rassicurazioni sulla solidità della banca, falsa o incompleta compilazione delle schede MIFID e presentazione dell’aumento di capitale come investimento sicuro, con conseguente perdita totale del valore delle azioni (30/05/2016). Le parti civili deducono violazioni di legge e vizi di motivazione: contestano che la Corte d'appello abbia applicato criteri penali anziché il canone civilistico nell'esame della domanda risarcitoria, che abbia trascurato elementi probatori relativi alla consapevolezza degli imputati circa la situazione patrimoniale della banca, che abbia svalutato la rilevanza delle false informazioni e della compilazione delle schede MIFID e che abbia errato nel richiedere la prova della consapevolezza dello stato di prossima liquidazione dell'istituto per configurare il dolo della truffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i ricorsi delle parti civili e li ha respinti. Ha richiamato il principio (Corte Cost., sent. n.182/2021) secondo cui il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, deve applicare il canone civilistico (criterio della probabilità prevalente) e valutare fatto, danno, nesso causale ed elemento soggettivo anche sotto profilo colposo. Tuttavia ha ritenuto che Tribunale e Corte d'appello abbiano effettivamente applicato tale canone e abbiano costituito una "doppia conforme" motivazione che, nel complesso, ha escluso tanto il dolo (già accertato con sentenza divenuta irrevocabile) quanto qualsiasi responsabilità soggettiva ai sensi dell'art. 2043 c.c. La Corte ha inoltre escluso travisamento probatorio, ha ritenuto irrilevante ai fini della truffa la mera illiquidità dei titoli se non prova della volontà ingannatoria e ha giudicato non decisivo il comunicato del 28/08/2013 alla luce degli altri elementi. Ha quindi confermato l'assenza di responsabilità degli imputati e ha rigettato le richieste risarcitorie delle parti civili.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato che per la condanna per truffa è richiesto il dolo specifico; nel caso concreto la prova della consapevolezza degli imputati circa la natura ingannevole delle informazioni non è stata fornita e la sola illiquidità dei titoli non costituisce di per sé indice sufficiente di inganno.
La Corte ha confermato che la responsabilità civile aquiliana va valutata con il criterio della probabilità prevalente ("più probabile che non"); ciò comporta l'accertamento di fatto, danno, nesso causale ed elemento soggettivo (che può essere anche colposo). Tuttavia, applicando tale criterio ai fatti, i giudici di merito hanno ritenuto assenti gli elementi soggettivi della responsabilità.
art. 573 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
"L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica ... relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022" (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023)
La norma non si applica nel caso di specie perché le parti civili si costituirono prima del 30/12/2022; pertanto non opera il regime speciale richiamato dalle parti civili.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
La Corte ha richiamato i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: in sede di cassazione non è ammessa una rivalutazione dei fatti se non quando la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; le ricostruzioni alternative non bastano a dimostrare tale manifesta illogicità.
La difesa degli imputati ha invocato l'effetto preclusivo di sentenza irrevocabile sulla materia penale rispetto alla domanda risarcitoria; la Corte ha ricordato il principio ma ha comunque ritenuto che la valutazione civilistica sia stata compiuta correttamente e non abbia prodotto responsabilità.
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
La pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1 (perché il fatto non sussiste o per manifesta insufficienza di prova) è stata richiamata per sottolineare che nei giudizi di merito è emersa l'assenza dell'elemento doloso; ciò ha inciso anche sulla valutazione civilistica della buona fede degli imputati.
art. 611 cod. proc. pen. (comma 1 e 1-bis richiamati)
La Corte ha applicato le regole sui termini per deposito delle memorie: ha escluso l'esame della memoria tardiva presentata dalla difesa di Fini perché pervenuta oltre i termini (15 giorni o 5 giorni liberi secondo il caso).
Corte Costituzionale, sent. n. 182/2021
"Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica ... egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)"
La Corte di Cassazione ha richiamato questo principio per confermare che il giudice dell'impugnazione deve usare il canone civilistico (probabilità prevalente) nella valutazione della domanda risarcitoria, ma ha rilevato che i giudici di merito hanno già applicato correttamente tale canone.
Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023 (massima giurisprudenziale)
Richiamata in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 573 comma 1-bis: chiarisce la decorrenza temporale di applicazione della norma alle costituzioni di parte civile successive al 30/12/2022.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione penale relativo a domande risarcitorie proposte dalle parti civili il giudice deve applicare il canone civilistico della "probabilità prevalente" ("più probabile che non") per accertare fatto, danno, nesso causale ed elemento soggettivo (che può essere anche colposo); non è quindi vincolato al medesimo standard del processo penale per la prova del reato.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare motivazioni di merito, è limitata a verificare la presenza di vizi gravi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); non può sostituirsi al giudice di merito proponendo ricostruzioni alternative non inconfutabili.
- La mera illiquidità di titoli bancari non costituisce automaticamente prova di condotta ingannevole: per la truffa e per la responsabilità civile occorre dimostrare che l'agente fosse consapevole e volesse creare un errore decisivo nella vittima, oppure che sia dimostrabile la colpa idonea a integrare l'illecito aquiliano.
- La compilazione inesatta di documenti quali le schede MIFID può essere rilevante se provato che ha inciso sulla formazione del consenso; tuttavia bisogna dimostrare che la falsità o omissione sia stata determinante per la scelta dell'investimento.
- Il decorso dei termini processuali (per depositi di memorie) è rigoroso: memorie tardive possono essere disattese e non esaminate dalla Corte; attenzione al rispetto dei termini di art. 611 c.p.p.
- Se la costituzione della parte civile è avvenuta prima del 30/12/2022 non si applicano le disposizioni speciali introdotte dal comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p.; verificare sempre la data di costituzione per conoscere il regime applicabile.
- Una sentenza penale di assoluzione per mancanza del dolo incide sulla valutazione civilistica ma non impedisce automaticamente ogni domanda risarcitoria: bisogna valutare se, secondo il criterio civilistico, sussistano fatto, danno, nesso causale ed elemento soggettivo (anche colposo).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40245/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40247/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40248/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40249/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40250/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40251/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →