Cassazione Civile, Ordinanza n. 06030/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Una beneficiaria indicata in un testamento olografo successivo ha chiesto la condanna dell'erede universale della de cuius all'esecuzione di un legato che, secondo la sua tesi, le attribuiva il contenuto di una vetrina presente nella casa della testatrice e la somma di euro 100.000,00. La resistente ha contestato la domanda deducendo che la testatrice, in vita, le aveva riferito di voler attribuire all'attrice solo la vetrinetta; ha inoltre sostenuto la nullità del testamento olografo per difetto di autografia della data e di parte della somma indicata, in particolare dei tre zeri della cifra richiesta, e in subordine l'incapacità naturale della testatrice. I giudici di merito hanno accolto la tesi della nullità della scheda per mancanza di autografia di alcune parti della disposizione, con conseguente rigetto delle domande attoree. In cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi: (1) motivazione apparente o incomprensibile della sentenza d'appello nella parte in cui ha aderito alla CTU grafologica; (2) omesso esame di fatti decisivi relativi alle critiche mosse alla CTU in primo grado; (3) violazione delle norme sulla prova e sull'onere probatorio, per avere il giudice privilegiato la consulenza rispetto alla prova testimoniale della volontà della testatrice; (4) erronea ammissibilità della querela di falso proposta contro il testamento, nonostante l'indicazione delle Sezioni Unite sulla necessità di autonoma domanda di accertamento della nullità; (5) violazione delle regole ermeneutiche testamentarie e omessa pronuncia sulla richiesta di consegna della vetrinetta; (6) omessa pronuncia sulle richieste di merito formulate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente né incomprensibile, ma esprimeva in modo sufficiente le ragioni dell'adesione alle conclusioni del CTU sulla non autografia dei tre zeri e, quindi, sulla falsità/parziale non autenticità della scheda. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché precluso dalla doppia conforme, sia perché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze non integravano una vera violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., ma miravano a contestare la valutazione delle prove e la preferenza accordata alla CTU rispetto alla prova testimoniale; la Corte ha ribadito che la falsità anche di una sola parte della scheda olografa travolge l'intero testamento e rende irrilevanti le dichiarazioni orali della testatrice. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: pur avendo le Sezioni Unite indicato l'autonoma azione di accertamento della nullità come strumento per contestare il testamento olografo, non è esclusa per la parte interessata la querela di falso, specie quando si voglia rimuovere l'efficacia probatoria del documento con effetti erga omnes; inoltre l'onere di provare la falsità grava su chi contesta il testamento. Il quinto motivo è stato qualificato manifestamente infondato perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla nullità dell'intera scheda per falsità di parte della scrittura, e non vi era omessa pronuncia sulla domanda di consegna della vetrinetta, essendo questa logicamente subordinata alla validità del testamento. Il sesto motivo è stato parimenti ritenuto infondato, poiché le ulteriori domande di merito presupponevano l'accoglimento delle censure sulla validità del testamento, rimaste invece respinte. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di nullità del testamento olografo e il rigetto delle pretese della ricorrente, condannandola alle spese di lite e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La motivazione è nulla solo se mancante o affetta da grave anomalia; non basta una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisa, quando il ragionamento del giudice sia comprensibile e coerente.
La motivazione può essere resa anche mediante richiamo alle valutazioni del consulente tecnico, purché il giudice espliciti le ragioni della propria adesione.
Il vizio di nullità della sentenza o del procedimento non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
Dopo la riforma, non è deducibile il semplice vizio di insufficiente motivazione; in presenza di doppia conforme è inoltre precluso il sindacato sul fatto decisivo omesso.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione nei limiti indicati dalla norma.
La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o comunque al di fuori dei poteri officiosi; non quando valuti diversamente prove ritualmente acquisite.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone un diverso regime.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice assegna l'onus probandi alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui le prove sono state apprezzate.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice rigetta implicitamente una domanda o una richiesta che presuppone logicamente il mancato accoglimento della questione principale su cui essa si fonda.
Le regole ermeneutiche testamentarie non operano per conservare una disposizione che sia stata ritenuta nulla per falsità o difetto di autografia della scheda.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto dell'impugnazione comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
testamento olografo
La falsità o la non autografia anche di una sola parte essenziale della scheda può determinare la nullità dell'intero testamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo se la sentenza presenti una vera e propria anomalia motivazionale; non è sufficiente contrapporre alla decisione una diversa lettura delle prove o pretendere una nuova valutazione del merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice attribuisca maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre, ma solo quando utilizzi prove non introdotte dalle parti o eserciti poteri istruttori fuori dai casi consentiti.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile soltanto quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale diversa; non quando si contesti il modo, ritenuto errato, in cui il giudice ha apprezzato le prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non è configurabile quando si contesti la scelta del giudice di aderire a una consulenza tecnica anziché a prove testimoniali o ad altre risultanze.
- Nel testamento olografo, la mancanza di autografia o la falsità anche di una sola parte della scheda può travolgere l'intero atto, rendendo inefficaci tutte le disposizioni in esso contenute.
- Le dichiarazioni orali della testatrice o del de cuius non possono supplire al difetto di forma del testamento, poiché la validità della volontà testamentaria è soggetta a un rigoroso formalismo.
- L'interesse a contestare l'autenticità del testamento olografo può essere perseguito anche mediante querela di falso, nonostante l'indicazione delle Sezioni Unite sull'autonoma azione di accertamento della nullità, quando si voglia rimuovere l'efficacia probatoria del documento con effetti erga omnes.
- Non vi è omessa pronuncia quando la domanda o la richiesta di merito sia logicamente subordinata all'accoglimento della questione principale e questa sia stata respinta.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
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