Cassazione Penale, Ordinanza n. 34432/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto congiuntamente da due imputati contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per il delitto aggravato di minaccia. I ricorrenti articolavano quattro motivi: con il primo denunciavano vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p.; con il secondo deducevano violazione di norme processuali e sostanziali e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante, alla procedibilità d'ufficio e al trattamento circostanziale; con il terzo censuravano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il quarto contestavano l'esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del merito, senza dedurre un effettivo travisamento della prova, e quindi fossero inammissibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del delitto aggravato di minaccia oggetto della conferma di responsabilità
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato dai ricorrenti in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione del trattamento sanzionatorio e delle circostanze
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate
richiamato per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poi esclusa
richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento
base normativa per la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la possibilità di condannare al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvano nella mera richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio e in un alternativo apprezzamento di merito.
- Per superare il vaglio di cassazione è necessario dedurre specificamente un travisamento della prova o un vero errore di diritto; la semplice contrapposizione di una versione fattuale ritenuta più favorevole al ricorrente non è sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per difetto di specificità, segue la condanna alle spese processuali e può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
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