Cassazione Civile, Ordinanza n. 20538/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in concordato preventivo omologato, insieme ai soci illimitatamente responsabili. La corte d’appello aveva ritenuto che l’effetto liberatorio del concordato fosse subordinato al soddisfacimento effettivo dei creditori chirografari in una percentuale minima del 45% del passivo ammesso, e che tale risultato non fosse stato raggiunto neppure a distanza di anni, nonostante la prevista liquidazione di beni conferiti in trust e l’eventuale escussione di tale patrimonio. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla portata liberatoria di un accordo esecutivo qualificato come datio in solutum e sulla pretesa liberazione dei debitori; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sempre in relazione alla medesima pretesa efficacia liberatoria e all’accordo esecutivo; 3) violazione dell’art. 1363 c.c. per errata interpretazione dell’atto di integrazione della proposta di concordato e della proposta irrevocabile di vendita, sostenendo che le clausole andassero lette sistematicamente e non in modo parziale; 4) ulteriore vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando il passaggio della sentenza relativo al reperimento di ulteriori risorse per colmare il deficit rispetto alla percentuale offerta ai creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché i ricorrenti avevano in realtà censurato apprezzamenti di fatto e non una vera omissione di pronuncia su un capo autonomamente dedotto; il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la corte territoriale aveva già espressamente esaminato i fatti allegati, affermando che il concordato subordinava chiaramente l’effetto liberatorio al pagamento effettivo del 45% dei creditori chirografari; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura si risolveva in una contrapposizione alla lettura degli atti data dal giudice di merito, senza specifica dimostrazione della violazione dei canoni ermeneutici; il quarto motivo è stato giudicato inammissibile perché investiva un passaggio motivazionale qualificato come obiter dictum, comunque non decisivo. La Corte ha quindi confermato la statuizione impugnata e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda o eccezione autonomamente e ritualmente proposta; non basta che non valorizzi alcune circostanze fattuali prospettate dalla parte.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre l’omessa pronuncia, ma la censura è inammissibile se in realtà mira a contestare il modo in cui il giudice ha valutato i fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la decisione impugnata abbia già preso posizione espressa sui fatti dedotti; non è consentito trasformare una diversa lettura del materiale probatorio in un vizio motivazionale.
L’interpretazione delle clausole va compiuta in modo sistematico, ma in cassazione la censura è ammissibile solo se si indicano specificamente i canoni violati e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato.
L’accertamento della volontà contrattuale è questione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere sostituito in cassazione da una diversa lettura del testo negoziale proposta dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non decide su una vera domanda o eccezione; non ricorre quando la parte contesti soltanto la mancata considerazione di singoli elementi fattuali.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito, se la sentenza ha già esaminato espressamente il fatto dedotto.
- In tema di interpretazione del contratto o dell’atto negoziale, la cassazione non può essere investita di una mera alternativa ricostruzione del significato delle clausole, ma solo della specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica o di una motivazione radicalmente illogica.
- Quando un accordo concordatario subordina l’effetto liberatorio al raggiungimento di una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori, tale condizione non può essere degradata a semplice auspicio se il testo negoziale non contiene espressioni chiaramente contrarie.
- Un passaggio motivazionale che non sia decisivo per la ratio decidendi non è utilmente censurabile in cassazione come vizio di motivazione, se la decisione è sorretta da autonome ragioni già sufficienti.
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