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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35633/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società che gestiva una funivia sull'Etna ha chiesto al giudice ordinario di accertare la non debenza dei canoni concessori previsti da una convenzione stipulata con il Comune, sostenendo la nullità della convenzione per difetto di causa o di oggetto, perché il terreno e gli impianti sarebbero stati di sua proprietà e la finalità del servizio sarebbe stata meramente ricreativo-sportiva, non già di pubblico servizio. Nei gradi di merito il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia investisse la legittimità della concessione e non un mero rapporto patrimoniale sui canoni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che l'azione riguardava solo l'esigibilità dei canoni e la nullità del contratto; 2) violazione delle norme sulla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, perché il giudice avrebbe dovuto decidere la domanda senza rimetterla al giudice amministrativo; 3) ultrapetizione e omessa pronuncia, perché la Corte territoriale avrebbe attribuito alla domanda un contenuto diverso da quello effettivo e non avrebbe esaminato le domande proposte; 4) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla natura pubblica o privata del servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto decisivo il petitum sostanziale: la domanda non era limitata a un accertamento patrimoniale sulla debenza dei canoni, ma mirava alla declaratoria di invalidità/nullità della concessione, assumendo che mancassero i presupposti per l'esercizio del potere amministrativo da parte del Comune. In materia di concessioni di pubblici servizi, le controversie sui canoni restano del giudice ordinario solo quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non mettono in discussione la validità o la legittimità della concessione; quando invece si contesta in radice l'assetto concessorio e l'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione è esclusiva del giudice amministrativo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p.a. per affermare che la controversia, per il suo oggetto sostanziale, rientra nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni, salvo quelle concernenti solo indennità, canoni o altri corrispettivi; se però si contesta la legittimità della concessione o l'esercizio di poteri pubblici, la controversia resta al giudice amministrativo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per lamentare ultrapetizione e omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso che vi sia stata una decisione oltre o fuori dai limiti della domanda.

  • art. 34 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento ai limiti dell'accertamento incidentale; la Corte non ha ravvisato violazioni nella decisione impugnata.

  • art. 386 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di effetti della declaratoria di difetto di giurisdizione; la Corte ha ritenuto corretta la declinatoria di giurisdizione.

  • artt. 4 e 5 L. n. 2248 del 1865, all. E

    Invocati dalla ricorrente per sostenere la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la questione investisse invece la giurisdizione amministrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, rileva il petitum sostanziale desumibile dalla causa petendi e dal tipo di tutela richiesta, non la sola qualificazione formale data dalla parte alla domanda.
  • Nelle controversie relative a concessioni di pubblici servizi, la giurisdizione ordinaria sussiste solo per domande aventi contenuto meramente patrimoniale sui canoni o corrispettivi, quando non sia messa in discussione la validità della concessione o l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
  • Se la domanda tende, anche indirettamente, a contestare in radice la legittimità della concessione, la sussistenza dei presupposti del potere pubblico o l'assetto complessivo del rapporto concessorio, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • La contestazione della debenza dei canoni non può attrarre la giurisdizione ordinaria quando il relativo accertamento presuppone la verifica della validità dell'atto concessorio o della natura pubblicistica del servizio.
  • Le censure di ultrapetizione o omessa pronuncia non sono fondate quando il giudice di merito si sia limitato a qualificare correttamente la domanda ai fini del riparto di giurisdizione senza alterarne l'effettivo contenuto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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