Cassazione Civile, Ordinanza n. 20391/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un lavoratore di essere inquadrato nel profilo professionale superiore di "Tecnico della Manutenzione" e di ottenere le relative differenze retributive. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che le mansioni concretamente svolte consistessero in controlli non distruttivi sui materiali rotabili, con autonomia decisionale, uso di procedure non standardizzate, macchinari complessi e elevata precisione tecnica, quindi riconducibili al livello rivendicato. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 2103 c.c., del c.c.n.l. 2012 e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la disciplina contrattuale dell'inquadramento del lavoratore addetto alle funzioni di "Tecnico della Manutenzione Rotabili" ai sensi dell'art. 27 del CCNL 20 luglio 2012, attribuendo rilievo a criteri non corretti e mal valutando il materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché conforme al consolidato orientamento secondo cui l'inquadramento del lavoratore subordinato si determina attraverso tre passaggi: accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili e raffronto tra attività svolta e qualifiche previste dal CCNL. Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., ha ribadito che la loro violazione è deducibile solo se il giudice dichiari espressamente di non osservarli oppure utilizzi prove non introdotte dalle parti o assunte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; inoltre, l'omesso esame di elementi probatori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato. La ricorrente è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro ermeneutico del CCNL; la Corte non ravvisa violazione dei canoni interpretativi nella decisione di merito.
Richiamato come parametro ermeneutico del CCNL; la Corte non ravvisa violazione dei canoni interpretativi nella decisione di merito.
Richiamato in tema di corretto inquadramento professionale e mansioni effettivamente svolte.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia affermato espressamente di non osservarlo o abbia deciso su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi.
La sua violazione è deducibile in cassazione nei limiti in cui il giudice abbia attribuito valore legale diverso da quello previsto o abbia utilizzato prove non rituali; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata.
La censura è stata proposta per violazione di legge e vizio motivazionale, ma ritenuta non fondata.
art. 27 del CCNL 20 luglio 2012
Norma contrattuale di riferimento per la qualificazione del profilo di Tecnico della Manutenzione Rotabili.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui rinvia il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'inquadramento professionale del lavoratore subordinato va stabilito mediante un percorso trifasico: accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili e confronto tra fatti e previsioni del CCNL.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in presenza di un errore processuale specifico, non già per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice.
- Nelle controversie di inquadramento, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito delle mansioni svolte, se la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri interpretativi e il raffronto tra attività concreta e declaratoria contrattuale.
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