Cassazione Civile, Ordinanza n. 21333/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società e i suoi due garanti personali hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della loro opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore della banca per il saldo di un contratto di anticipazione su fatture regolato in conto corrente e garantito da fideiussioni. In opposizione gli opponenti avevano sostenuto che il credito azionato dovesse essere compensato con un controcredito della correntista derivante da asserite annotazioni indebite sul conto corrente, in particolare per interessi anatocistici e usurari; avevano inoltre lamentato il mancato ordine di esibizione della documentazione bancaria, l'impossibilità di verificare le condizioni economiche del rapporto e la mancata escussione della garanzia del Fondo di Garanzia Mediocredito Centrale. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1241 e ss. c.c. e difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla compensazione tra i rapporti; 2) omessa pronuncia e violazione delle regole sull'esibizione documentale e sull'art. 119 t.u.b.; 3) violazione degli artt. 1284 e ss. c.c. e dell'art. 117, comma 7, t.u.b. per mancata applicazione dei tassi sostitutivi in assenza di prova scritta delle condizioni economiche; 4) violazione della normativa antiusura per mancato rilievo di tassi usurari; 5) omessa pronuncia sulla mancata escussione della fideiussione/Fondo di garanzia. La banca intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che tutti i motivi non si confrontavano in modo puntuale con la sentenza impugnata o si risolvevano in contestazioni generiche della valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale. In particolare, la Corte d'appello aveva già escluso, per difetto di prova, l'esistenza di indebite annotazioni sul conto corrente e quindi l'infondatezza dell'eccezione di compensazione; aveva osservato che gli opponenti non avevano dimostrato di essersi tempestivamente attivati per ottenere la documentazione ex art. 119 t.u.b.; aveva affermato che non era stata dedotta la mancata stipulazione per iscritto del conto corrente, ma soltanto la mancata produzione del contratto; aveva rilevato che non era possibile verificare la dedotta usura per difetto di produzione del contratto e della prova della misura e della data di pattuizione degli interessi; e aveva già preso posizione sull'attivazione della garanzia del Fondo, richiamando la tesi della banca secondo cui l'escussione dell'intero credito costituiva condizione per l'operatività della garanzia. È stato anche disposto il raddoppio del contributo unificato, mentre nulla è stato statuito sulle spese per mancata difesa della parte intimata.
Norme richiamate
Richiamati dai ricorrenti per sostenere la compensazione tra il credito della banca e un controcredito della correntista; la censura è stata ritenuta non autosufficiente e non confrontata con la motivazione di merito.
Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria può essere esercitato giudizialmente solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa non abbia ottemperato senza giustificazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto insussistente tale presupposto.
Richiamato insieme all'art. 117 t.u.b. per sostenere l'applicazione di tassi sostitutivi; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento di merito.
Invocato per la sostituzione delle condizioni economiche non documentate per iscritto; la Corte ha rilevato che il tema non era stato impostato nei termini dedotti dai ricorrenti e che mancava il necessario confronto con la decisione impugnata.
Richiamata per la dedotta usura bancaria; la Corte ha escluso la possibilità di verifica per difetto di produzione del contratto e ha qualificato la doglianza come generica.
Norma penale richiamata in relazione alla pretesa applicazione di interessi usurari; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di confronto con la motivazione della sentenza di merito.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, t.u. spese giust.
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare censure già respinte o a prospettare contestazioni generiche.
- L'eccezione di compensazione tra il credito azionato e un controcredito derivante da asserite illegittime annotazioni bancarie richiede una base fattuale e probatoria concreta; in mancanza di documentazione idonea il giudice di merito può escluderne l'accoglimento.
- L'ordine di esibizione documentale è uno strumento istruttorio residuale e discrezionale: il suo diniego non è di regola censurabile in cassazione, salvo specifiche violazioni processuali dedotte in modo puntuale.
- Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119 t.u.b. presuppone la previa richiesta alla banca e il mancato adempimento ingiustificato; senza tale presupposto non può pretendersi l'acquisizione giudiziale come rimedio sostitutivo.
- La deduzione di usura o di nullità delle condizioni economiche di un rapporto bancario deve poggiare sulla produzione del contratto e degli elementi necessari a verificare misura e pattuizione degli interessi; la mera allegazione non consente al giudice di legittimità di sovrapporsi alla valutazione di merito.
- La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia in realtà preso posizione sulla questione, anche richiamando la tesi di parte o la documentazione già acquisita.
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