Cassazione Penale, Sentenza n. 18846/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Taouaf era stato condannato con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) a 4 anni e 16.000 euro di multa per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale; nel giudizio erano stati sequestrati oltre 21 kg di cocaina, circa 4 kg di hashish e la somma in contanti di euro 109.400. Il ricorrente ha impugnato ritenendo: (i) errata qualificazione del fatto per la sussistenza dell'aggravante dell"ingente quantità (art. 80, co.2, d.P.R. 309/1990), lamentando che il giudice aveva accolto acriticamente l'accordo senza autonoma motivazione; (ii) illegittimità della confisca del denaro perché non oggetto dell'accordo e mancante di accertamento del nesso diretto con il reato e della sproporzione ai sensi dell'art. 240 c.p. e dell'art. 240-bis c.p. (richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (erronea qualificazione dell"aggravante per "ingente quantità"), ritenendo che la sentenza aveva indicato i quantitativi (oltre 21 kg di cocaina e 4 kg di hashish) e che non risultava un errore manifestamente evidente opponibile in sede di cassazione sul patteggiamento. Ha invece accolto il secondo motivo limitatamente alla carenza motivazionale sulla confisca del denaro: la Corte ha rilevato che il giudice di prime cure aveva disposto la confisca richiamando genericamente l"art. 240 c.p. senza esaminare i presupposti specifici e senza valutare la possibilità di applicare la confisca per sproporzione prevista dall"art. 240-bis c.p. (richiamato dall"art. 85-bis d.P.R. 309/90). Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza nella parte relativa alla confisca della somma di euro 109.400 e ha rinviato al Tribunale di Lodi per nuovo esame in diversa composizione; ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Regolamento del rito concordato; la sentenza è stata emessa nell"ambito del patteggiamento e su tale base è valutata la possibilità di impugnazione per cassazione.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
aggravante per l"ingente quantità
L"articolo disciplina l"aggravante per quantità rilevanti di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'indicazione dei quantitativi nella sentenza fosse compatibile con la ricostruzione dell"aggravante, escludendo errore manifesto.
Norma generale sulla confisca del profitto o del prezzo del reato; la Corte ha osservato che il denaro non può essere automaticamente qualificato come profitto senza accertamento del nesso diretto con il singolo reato.
Confisca per sproporzione: misura che consente l"ablazione di beni quando risultano sproporzionati rispetto ai redditi leciti; la Corte ha richiamato la necessità di un accertamento e di motivazione specifica quando si procede a questo tipo di confisca.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Collegamento della disciplina sui reati in materia di stupefacenti con l"art. 240-bis c.p.; stabilisce l"applicabilità della confisca per sproporzione nelle ipotesi 'spia' previste dal d.P.R. 309/90.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90
Richiamata come riferimento normativo in materia di stupefacenti; la Corte osserva che la confisca non può essere disposta automaticamente anche con richiamo alle norme speciali senza accertamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente di dedurre in cassazione l'erronea qualificazione giuridica anche per sentenze di patteggiamento, ma la giurisprudenza limita tale sindacato agli errori manifesti; la Corte ha applicato tale limite dichiarando inammissibile il primo motivo.
Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)
Giurisprudenza che delimita i criteri quantitativi per l"aggravante dell"ingente quantità: orientamento consolidato che la Corte ha richiamato per valutare la non manifesta infondatezza della qualificazione.
Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015
Definizione del profitto del reato come vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dall'illecito; principio richiamato per escludere la confisca automatica del denaro senza prova del nesso.
Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022
Giurisprudenza più recente che ha affermato che il denaro rinvenuto non è confiscabile ai sensi dell'art. 240 c.p. in assenza di prova di una cessione già avvenuta; utile a sostenere la necessità di specifici accertamenti.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Stato di diritto secondo il quale, se la confisca non era oggetto dell'accordo, il giudice che la dispone deve procedere a un accertamento motivato e la statuizione è sindacabile in cassazione per carenza motivazionale.
Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023 (Rizzi)
dep. 2024, Rv. 285852 - 01
Affermato che l'onere di allegazione spetta all'interessato per indicare la diversa provenienza dei beni, ma resta incombente sul giudice l'obbligo di verificare e motivare prima di disporre l'ablazione.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la possibilità di impugnare per cassazione la qualificazione giuridica è molto limitata: è ammessa solo per errori manifesti, cioè per qualificazioni palesemente eccentriche rispetto all'imputazione.
- La mera indicazione di quantitativi rilevanti di stupefacente nella sentenza può essere sufficiente a escludere, in sede di cassazione, un errore manifesto sull'aggravante dell"ingente quantità, salvo che ricorra una palese sproporzione o incongruenza logico-giuridica.
- La somma di denaro rinvenuta non è automaticamente "profitto" del reato di detenzione ai fini di spaccio; occorre dimostrare il nesso diretto e immediato con una cessione già avvenuta oppure ricorrere alla confisca per sproporzione dell'art. 240-bis c.p., con specifico accertamento.
- Se la confisca non è parte dell'accordo di patteggiamento, il giudice che la dispone ha l'onere di verificare e motivare i presupposti di legge (nexus o sproporzione): la mancanza di motivazione determina annullamento limitato della statuizione e rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, è cruciale che la difesa presenti documentazione e allegazioni sulla provenienza del denaro e sul reddito del soggetto per contrastare la presunzione di sproporzione o per mostrare la mancanza di nesso con il reato.
- Per evitare ablazioni inattese, è strategico negoziare nel patteggiamento l'esplicita disciplina degli aspetti patrimoniali (inclusione o esclusione della confisca) o, in mancanza, richiedere al giudice una motivazione puntuale e documentata se questi intende disporre misure patrimoniali.
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