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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07277/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico con un docente, che aveva chiesto in giudizio: la declaratoria di nullità dei termini apposti ai contratti, l'accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato decorrente da una certa data, il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione delle supplenze, il riconoscimento della progressione stipendiale spettante al personale di ruolo e la ricostruzione della carriera con conseguenti differenze retributive. Il tribunale aveva accolto integralmente le domande; la corte d'appello aveva invece escluso la conversione del rapporto e il risarcimento del danno, ritenendo satisfattiva l'immissione in ruolo avvenuta medio tempore, ma aveva confermato il capo relativo alla progressione economica stipendiale del personale a termine. In cassazione il lavoratore ha censurato: 1) l'ammissibilità dell'appello ministeriale, deducendo violazione dell'art. 434 c.p.c. e omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità; 2) la decisione nel merito, sostenendo che sul risarcimento del danno si fosse formato giudicato e che vi fosse stata acquiescenza per il pagamento delle somme; contestava inoltre l'interpretazione della l. n. 107/2015 e ribadiva che il datore di lavoro dovesse provare i presupposti giustificativi del termine. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che la corte territoriale avesse confuso la domanda di progressione stipendiale durante il rapporto a termine con la diversa domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, invocando il T.U. scuola e la disciplina del pro rata temporis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del docente e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale delle amministrazioni. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non erano stati adeguatamente indicati e trascritti gli atti processuali e il contenuto dell'appello asseritamente inammissibile. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile perché volto a criticare argomentazioni non pertinenti al decisum e, per il resto, infondato: il pagamento del risarcimento in pendenza di appello non integra acquiescenza tacita successiva alla proposizione dell'impugnazione; inoltre l'immissione in ruolo sopravvenuta in corso di causa esclude la domanda di conversione e rende non decisiva ogni questione sulle supplenze ai fini del capo censurato. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché le censure non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva deciso sulla spettanza della progressione stipendiale durante il rapporto a termine, non sulla ricostruzione della carriera dopo la stabilizzazione, sicché le doglianze erano inconferenti e rivolte ad una motivazione solo ad abundantiam. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    l'appello deve contenere indicazione delle modifiche richieste e delle ragioni di censura; in cassazione la doglianza su sua inammissibilità è però inammissibile se non specificamente autosufficiente e supportata dagli atti rilevanti.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    anche per gli errores in procedendo il ricorrente deve indicare specificamente i fatti processuali e trascrivere gli atti essenziali, senza mero rinvio per relationem.

  • art. 369 c.p.c.

    gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere prodotti e individuati con precisione.

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e riferito al decisum impugnato; censure non pertinenti sono inammissibili.

  • art. 329 c.p.c.

    l'acquiescenza tacita è configurabile solo prima della proposizione dell'impugnazione; dopo, è possibile solo rinuncia espressa nelle forme di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione di precedenti conformi può essere richiamata per relationem.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

    ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto del raddoppio del contributo unificato per il ricorrente principale.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994.

    disciplina la ricostruzione della carriera del personale docente dopo l'immissione in ruolo; nel caso concreto la questione è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994.

    richiamato dal Ministero nella prospettazione del ricorso incidentale in tema di anzianità e ricostruzione di carriera.

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994.

    disciplina la ricostruzione della carriera del personale ATA; richiamata dal Ministero per sostenere la correttezza del riconoscimento parziale dell'anzianità.

  • art. 32 l. n. 183/2010.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'indennità risarcitoria per l'illegittima apposizione del termine.

  • art. 1, comma 132, l. n. 107/2015.

    invocato dal ricorrente per contestare la lettura secondo cui la riforma avrebbe inciso sul regime dei risarcimenti per reiterazione abusiva dei contratti a termine.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

    impone la parità di trattamento, salvo ragioni oggettive, tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il periodo di rapporto a termine.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

    richiamata dal ricorrente in tema di abuso della reiterazione dei contratti a termine e di misure sanzionatorie effettive.

  • d.lgs. n. 297/1994

    T.U. della scuola richiamato per la disciplina della ricostruzione della carriera e del servizio preruolo.

  • d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il regime del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che denuncia un error in procedendo resta soggetto agli oneri di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i fatti processuali rilevanti e non può limitarsi a richiami generici o per relationem.
  • L'acquiescenza tacita ex art. 329 c.p.c. è configurabile solo prima della proposizione dell'impugnazione; gli atti compiuti dopo la proposizione del gravame, come il pagamento spontaneo della somma riconosciuta, non equivalgono a rinuncia all'impugnazione.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che colpisca argomentazioni svolte solo ad abundantiam, per difetto di interesse e di pertinenza.
  • In tema di lavoro scolastico a termine, la domanda di progressione economica durante il rapporto e la domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo sono pretese distinte, fondate su presupposti e discipline diverse; le censure devono essere calibrate sulla concreta domanda decisa dal giudice di merito.
  • L'immissione in ruolo sopravvenuta può incidere sulla domanda di conversione e sulla pretesa risarcitoria per la reiterazione abusiva, ma non esclude automaticamente la possibilità di chiedere eventuali danni ulteriori, che devono però essere specificamente allegati e provati dal lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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