Cassazione Civile, Ordinanza n. 00975/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per IRES e IRAP relativi all'anno d'imposta 2007, emessi perché le società erano state considerate non operative ai sensi della disciplina sulle c.d. società di comodo. Le società avevano chiesto la disapplicazione della normativa antielusiva sostenendo che la mancata produzione del reddito minimo dipendeva dalla revoca di un finanziamento regionale, inizialmente previsto per realizzare un insediamento turistico-alberghiero. La CTP aveva accolto i ricorsi, ritenendo dimostrata la causa esterna e non imputabile della mancata erogazione del contributo. In sede di rinvio, la CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per difetto di motivazione e mancata considerazione delle censure specifiche mosse all'appello, poiché il giudice regionale avrebbe trascurato il rilievo che la revoca del contributo non esauriva la questione e che mancava prova di finanziamenti alternativi o di una concreta iniziativa imprenditoriale; (2) violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., perché la sola revoca del finanziamento regionale non integra, di per sé, una situazione oggettiva impeditiva idonea a superare la presunzione di non operatività, essendo necessario dimostrare un impedimento oggettivo al conseguimento dei ricavi minimi e una pianificazione aziendale alternativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondate le censure, osservando che la CTR non aveva adeguatamente risposto ai rilievi dell'Ufficio e aveva erroneamente attribuito valore decisivo alla revoca del finanziamento regionale senza verificare se la società avesse dimostrato una vera situazione oggettiva di impossibilità di superare il test di operatività. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la disciplina sulle società non operative opera tramite una presunzione legale relativa di non operatività, superabile solo con la prova di una concreta situazione oggettiva impeditiva del raggiungimento dei ricavi minimi presunti
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell'istanza di disapplicazione della normativa antielusiva presentata dalla società
artt. 40 e 40-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamati in relazione all'accertamento del reddito minimo della società consolidante
richiamato dal ricorrente per denunciare il difetto di motivazione della sentenza di appello
richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione delle regole motivazionali del processo tributario
invocato per censurare la motivazione apparente o insufficiente della sentenza
richiamato per affermare che gravava sulle società l'onere di provare l'esistenza di una situazione oggettiva impeditiva idonea a vincere la presunzione di non operatività
richiamato dalla Corte per sottolineare l'obbligo dell'imprenditore di predisporre i mezzi di produzione in funzione della continuità aziendale e del lucro obiettivo
richiamato per definire la nozione di imprenditore e l'esigenza di organizzazione e professionalità dell'attività economica
richiamato come indice del disfavore dell'ordinamento per l'uso incoerente del modulo societario per finalità di mero godimento
Massime di principio
- La presunzione di non operatività delle società di comodo, fondata sul test di operatività, è una presunzione legale relativa che può essere superata solo dimostrando una specifica e oggettiva situazione impeditiva del conseguimento dei ricavi minimi.
- La mera mancata erogazione o revoca di un contributo pubblico non basta, da sola, a disapplicare la disciplina delle società non operative se la società non prova di avere predisposto una pianificazione aziendale alternativa o di avere comunque attivato mezzi idonei a realizzare l'iniziativa imprenditoriale.
- Nel giudizio tributario sulla disapplicazione della disciplina antielusiva il giudice di merito deve esaminare in modo puntuale le censure dell'Ufficio e motivare sulla concreta idoneità delle circostanze allegate a vincere la presunzione legale.
- L'imprenditore, anche collettivo, deve organizzare l'attività secondo una logica di efficienza economica e di continuità aziendale; il ricorso esclusivo a incentivi pubblici, senza alternative, denota carenza di programmazione e non integra di per sé un impedimento oggettivo.
- La prova richiesta per superare il test di operatività deve riguardare non solo la causa esterna del mancato risultato economico, ma anche l'effettiva impossibilità di conseguire in altro modo i ricavi minimi presunti.
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