Cassazione Civile, Ordinanza n. 00988/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA notificato a un contribuente in relazione all'anno d'imposta 2012, emesso a seguito di verifiche della Guardia di finanza e fondato sulla contestata fittizietà di un trust di diritto inglese nel quale erano stati conferiti beni e partecipazioni riconducibili al contribuente. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo utilizzabili gli indizi della fittizietà del trust e confermando la pretesa impositiva. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto fittizio il trust senza adeguata motivazione; 2) violazione della legge n. 364 del 1989 sulla legge applicabile ai trust e dell'art. 23 Cost., sostenendo l'assenza di base legale della pretesa fiscale; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 per asserita mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e mancata valutazione degli elementi difensivi del contribuente. Prima dell'esame dei motivi, tuttavia, il ricorrente ha depositato documentazione attestante di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 5 L. n. 130 del 2022, producendo domanda e F24 di pagamento, e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato i tre motivi di ricorso, poiché ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 L. n. 130 del 2022: il contribuente aveva presentato domanda di adesione e versato quanto dovuto, l'Agenzia delle Entrate non aveva comunicato diniego né chiesto la prosecuzione del giudizio. Conseguentemente il processo è stato dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del primo motivo per censurare il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
È invocato dal ricorrente quale norma violata per asserita carenza di motivazione della decisione tributaria regionale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato dal ricorrente quale norma sulla motivazione della sentenza, deducendone la violazione per motivazione insufficiente o assente.
legge n. 364 del 1989
È richiamata dal ricorrente in relazione alla legge applicabile ai trust, per contestare la base giuridica della pretesa fiscale.
art. 23 Cost.
È invocato dal ricorrente per sostenere che la pretesa tributaria sarebbe priva di fondamento legale.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
È richiamato per lamentare la mancata attivazione del contraddittorio preventivo e la mancata considerazione delle osservazioni difensive del contribuente.
art. 5, L. n. 130 del 2022
La Corte lo applica come disciplina di definizione agevolata delle controversie, rilevando l'adesione del contribuente e dichiarando l'estinzione del giudizio.
art. 5, comma 5, L. n. 130 del 2022
È richiamato per affermare che, nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia prevista dalla legge speciale, con domanda del contribuente e pagamento delle somme dovute, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso, purché l'Ufficio non abbia comunicato diniego e non chieda la prosecuzione del processo.
- In presenza di estinzione del giudizio per adesione a una procedura deflattiva, la Corte non si pronuncia sui motivi di merito o di rito proposti contro la sentenza impugnata.
- Le spese del processo estinto per definizione agevolata seguono la disciplina speciale richiamata dalla legge applicabile e restano a carico della parte che le ha anticipate.
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