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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00985/2026 del 17/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attori)

La controversia

La lite trae origine da un precedente giudizio penale nel quale al ricorrente erano stati addebitati fatti di danneggiamento di un immobile, distruzione di opere accessorie e minacce rivolte a un soggetto che deteneva il bene. In sede penale, dopo la declaratoria di prescrizione, erano state confermate le statuizioni civili. Successivamente i danneggiati hanno agito in sede civile per ottenere il ristoro dei danni. Il Tribunale ha liquidato una somma limitata, mentre la Corte d’appello ha riconosciuto un ulteriore importo a titolo di danno, sulla base di una consulenza tecnica di parte e delle risultanze testimoniali. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse ignorato la formale e ripetuta contestazione della perizia tecnica stragiudiziale; 2) violazione degli artt. 115 e 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito valore probatorio alla perizia di parte e applicato il principio di non contestazione a una consulenza tecnica stragiudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia notificata della sentenza impugnata, nonostante la dedotta notificazione della decisione e l’onere imposto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato, solo per completezza, che i motivi sarebbero stati comunque inammissibili: il primo perché la doglianza riguardava una valutazione difensiva e non un fatto storico omesso; il secondo perché la consulenza tecnica di parte era stata utilizzata come elemento di valutazione insieme alle prove testimoniali e non come prova soggetta al regime della non contestazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    comma primo, n. 2; comma secondo

    il ricorrente che deduce l'avvenuta notificazione della sentenza deve depositarne la copia notificata entro il termine perentorio; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso, salvo i casi eccezionali richiamati dalla giurisprudenza.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 5; primo comma, n. 3

    il vizio di omesso esame presuppone un fatto storico decisivo e non una mera deduzione difensiva; la violazione di legge non può essere usata per censurare la valutazione del materiale probatorio in sé.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda le allegazioni fattuali non specificamente contestate, non può essere automaticamente esteso a una consulenza/perizia di parte utilizzata come elemento di valutazione probatoria.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare l'asserita erronea attribuzione di valore probatorio alla perizia di parte.

  • art. 372 c.p.c.

    è escluso il recupero tardivo dell'omesso deposito della relata di notificazione mediante produzione successiva in cassazione.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della decisione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di improcedibilità comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositarne la copia notificata nel termine dell'art. 369 c.p.c.; la mancanza di tale deposito determina improcedibilità del ricorso, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non la mancata considerazione di deduzioni, argomentazioni o contestazioni difensive.
  • La consulenza tecnica di parte non si confonde, di regola, con un'allegazione fattuale non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; se il giudice la valuta insieme ad altri elementi istruttori, non opera necessariamente il principio di non contestazione.
  • Quando sussiste una causa di improcedibilità del ricorso, essa prevale sulla eventuale inammissibilità dei singoli motivi, rendendo superfluo l'esame nel merito.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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