Cassazione Civile, Ordinanza n. 00974/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal diniego tacito dell'amministrazione a un'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990-1992, presentata da una lavoratrice dipendente del Comune di Catania e fondata sulla disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia. La contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo e secondo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per un passaggio della sentenza di merito che attribuiva all'Ufficio una richiesta di cessazione della materia del contendere, ritenuta un mero refuso; (2) violazione delle norme speciali sul rimborso sisma Sicilia, assumendo che la contribuente non avesse il requisito della residenza in uno dei comuni colpiti, essendo residente in altro comune e avendo solo lavorato a Catania; (3) violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la contestazione della mancanza del requisito di residenza, sollevata in udienza, non fosse tardiva, perché nel giudizio di rimborso l'Amministrazione potrebbe difendersi anche senza le preclusioni ordinarie e tale profilo rientrerebbe nel thema decidendum.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato, perché riguardava un evidente refuso che non incideva sulla ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che nel rimborso per sisma Sicilia il fatto costitutivo del diritto è la residenza del contribuente in uno dei comuni individuati dal D.P.C.M. 15 gennaio 1991, e che la contribuente, lavoratrice dipendente, non poteva invocare la diversa previsione relativa a chi svolge attività industriale, commerciale, artigiana o agricola. Ha inoltre precisato che la mancata prova del requisito di residenza è questione rilevabile anche oltre le contestazioni dell'Ufficio, sicché la CTR aveva errato nel considerare tardiva la deduzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato per censurare l'asserita insufficienza motivazionale della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che il passaggio contestato fosse solo un refuso e non incidesse sulla decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Evocato insieme all'art. 36 d.lgs. 546/1992 per sostenere il vizio motivazionale; la Corte ha escluso che il refuso integrasse un vizio rilevante.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
Invocato dall'Agenzia come norma agevolativa sul rimborso; la Corte ha richiamato il quadro normativo ma ha deciso la causa sulla base del requisito della residenza previsto dalla disciplina speciale sul sisma.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Norma richiamata nel ricorso e nel contesto delle modifiche sopravvenute; la Corte ha escluso che le questioni sulla fase esecutiva del rimborso incidessero sul diritto sostanziale fatto valere.
art. 16-octies L. n. 213 del 2017
Richiamato per escluderne l'incidenza sulla fase di accertamento del diritto, trattandosi di disposizione riferita alla materiale esecuzione del rimborso.
art. 3 ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057
"Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni... i soggetti residenti... nei comuni..."
La Corte ha affermato che, per i lavoratori dipendenti, il beneficio spetta solo se residenti nei comuni individuati; la previsione per chi svolge attività industriale, commerciale, artigiana o agricola riguarda invece soggetti residenti altrove ma con attività in quei comuni.
D.P.C.M. 15 gennaio 1991, n. 288
Serve a individuare i comuni interessati dall'agevolazione; la Corte ha rilevato che il comune di residenza indicato dalla contribuente non rientrava nell'elenco.
art. 24 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo sulla pretesa tardività della contestazione; la Corte ha ritenuto che il profilo della residenza costituisse un fatto costitutivo del diritto al rimborso, non soggetto alla preclusione sostenuta dalla CTR.
art. 57 d.lgs. 546/1992
La Corte ha ribadito che, nel giudizio di rimborso, le contestazioni dell'Ufficio sul fatto costitutivo del diritto sono mere difese e possono essere sollevate anche in appello o rilevate d'ufficio.
art. 384 c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza di merito, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale: su di lui grava l'onere di allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria che negano l'esistenza dei fatti costitutivi del rimborso sono mere difese e non sono soggette alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto; possono quindi essere svolte anche in appello o rilevate d'ufficio quando incidono sulla sussistenza del diritto.
- Quando una misura agevolativa è riservata ai residenti in determinati comuni colpiti da un evento calamitoso, la residenza nel comune indicato costituisce requisito costitutivo del diritto, da provare specificamente dal richiedente.
- La previsione che estende il beneficio a chi svolga attività nei comuni colpiti, pur risiedendo altrove, non è applicabile automaticamente a qualsiasi lavoratore: occorre che l'attività svolta rientri esattamente nelle categorie previste dalla norma speciale.
- Un mero refuso della sentenza di merito non determina cassazione se non incide sulla ratio decidendi e sul contenuto effettivo della motivazione.
- In presenza di un errore di diritto sulla sussistenza dei presupposti del rimborso e quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria.
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