Cassazione Civile, Ordinanza n. 00983/2026 del 17/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda nasce da un procedimento per reati di ingiuria, minaccia e lesioni, nel quale il soggetto poi ricorrente era stato condannato in primo grado dal Giudice di pace, quindi assolto in appello dal Tribunale, e infine la sentenza assolutoria era stata annullata dalla Corte di cassazione con rinvio al giudice civile competente ex art. 622 c.p.p. Nel giudizio civile di rinvio il Tribunale di Brescia aveva dichiarato l'estinzione del processo per irrituale riassunzione, ritenendo non rispettato l'art. 392 c.p.c., ma aveva compensato integralmente le spese. Il ricorso per cassazione censurava esclusivamente la regolazione delle spese: con il primo motivo si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale compensato le spese in violazione del principio di soccombenza e senza adeguata motivazione; con il secondo motivo si lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione carente, illogica e priva dell'indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni richieste per la compensazione, sostenendo che la formula usata dal giudice di merito ('controvertibilità delle questioni affrontate') fosse insufficiente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi. Ha affermato che la motivazione sulla compensazione non era inesistente, poiché il Tribunale aveva esplicitato la controvertibilità delle questioni trattate. Ha letto tale motivazione come riferita ai dubbi interpretativi sulle modalità di riassunzione del giudizio civile dopo l'annullamento ex art. 622 c.p.p., valorizzando l'esistenza di orientamenti non univoci e il successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità. In questa prospettiva, la controvertibilità delle questioni e l'oscillazione giurisprudenziale integravano le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., rendendo legittima la compensazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato solo come norma incriminatrice del procedimento presupposto, senza specifiche questioni interpretative nella decisione civile
art. 594 c.p.
richiamato solo come norma incriminatrice del procedimento presupposto
art. 612 c.p.
richiamato solo come norma incriminatrice del procedimento presupposto
art. 582 c.p.
richiamato solo come norma incriminatrice del procedimento presupposto
art. 622 c.p.p.
norma che impone, dopo l'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, la prosecuzione davanti al giudice civile competente; oggetto dei dubbi interpretativi sulla modalità di riassunzione
art. 392 c.p.c.
norma sulla riassunzione del processo dopo cassazione con rinvio; il dibattito riguardava se la riassunzione dovesse avvenire su iniziativa di parte o d'ufficio nel caso concreto
art. 91 c.p.c.
norma generale sulla soccombenza richiamata quale parametro della censura sulle spese
art. 92 c.p.c.
la Corte ha ribadito che la compensazione può essere disposta in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; l'oggettiva controvertibilità della questione e l'oscillante giurisprudenza possono integrare tali ragioni
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso l'inesistenza o apparenza della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto
Cass. n. 7992/2022
richiamata per il principio secondo cui l'art. 92, comma 2, c.p.c. costituisce norma elastica e la valutazione delle gravi ed eccezionali ragioni è censurabile in cassazione solo come giudizio fondato su norme giuridiche
Corte cost. n. 77/2018
richiamata in sostanziale sintonia con l'interpretazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come clausola generale elastica
Sez. U penali n. 22065/2021
richiamata per evidenziare che il consolidamento della giurisprudenza sulla disciplina dell'art. 622 c.p.p. è avvenuto solo successivamente alla riassunzione
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite può essere legittimamente disposta quando la controversia presenti oggettiva controvertibilità e dubbi interpretativi seri sulle norme applicabili, specie se la questione era ancora giurisprudenzialmente instabile al momento in cui la lite è stata introdotta o la spesa è maturata.
- L'art. 92, comma 2, c.p.c. costituisce una clausola generale elastica: il giudice di merito deve specificare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la deroga alla soccombenza, ma la loro valutazione è censurabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità sul corretto uso della norma.
- Non integra motivazione inesistente o apparente la formula che richiami la controvertibilità delle questioni, se dal contesto della decisione emerge il percorso argomentativo che collega tale controvertibilità ai dubbi interpretativi effettivamente esistenti.
- Nel giudizio civile conseguente ad annullamento ex art. 622 c.p.p., l'incertezza sulle modalità di riassunzione può costituire ragione idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese, quando l'orientamento interpretativo non fosse ancora stabilizzato e l'affidamento della parte sia stato alimentato anche da precedenti decisioni del giudice.
- La valutazione della soccombenza ai fini delle spese va condotta tenendo conto del momento in cui la lite è stata introdotta o l'attività causativa delle spese è stata posta in essere, e non alla luce di sviluppi giurisprudenziali successivi.
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