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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00986/2026 del 17/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Il titolare di una ditta installatrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali assumendo che un ingegnere avesse redatto e sottoscritto 46 false dichiarazioni di conformità di impianti termoidraulici domestici, riferite a installazioni di impianti privati di gas mai eseguite in un complesso edilizio. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda per difetto di prova dell'illecito; in appello sono stati acquisiti i fascicoli penali relativi alle denunce sporte dal ricorrente, ma la Corte territoriale ha confermato il rigetto ritenendo non colmata la lacuna probatoria e comunque non dimostrato il nesso causale tra il fatto illecito e il danno lamentato. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2043, 2059 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse male interpretato e valutato il compendio istruttorio, omettendo un corretto raffronto tra decisione di primo grado e risultanze documentali, e contestando la valutazione delle prove e del nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nonostante la formale evocazione di un vizio di violazione di legge, la censura si risolvesse in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio e quindi in una critica al merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva adeguatamente contrastato l'ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa alla mancata deduzione di ulteriori mezzi istruttori, in particolare di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato. È stata inoltre irrogata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità aquiliana; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibile la censura, che mira in sostanza a una rivalutazione del fatto.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il danno non patrimoniale; la Corte non ne esamina l'operatività per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa una vera violazione di legge, ma una contestazione alla valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre il malgoverno del materiale istruttorio; la censura è qualificata come contestazione del merito probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che tale valutazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile come regola generale in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La formale deduzione di violazione di legge non è sufficiente se la doglianza, nella sostanza, mira a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, non integrato dal ricorso, che non indica fatti decisivi omessi nei termini richiesti.

  • art. 210 c.p.c.

    La Corte valorizza la mancata deduzione, da parte del ricorrente, di un ordine di esibizione quale ulteriore mezzo istruttorio idoneo a superare le carenze probatorie rilevate nei gradi di merito.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È applicata la sanzione pecuniaria per la proposizione di un ricorso inammissibile in procedimento definito con proposta accelerata, nella misura di euro 1.000.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1 d.lgs. n. 7 del 2016

    Richiamato per l'abolitio criminis che ha portato alla definizione assolutoria dei procedimenti penali, circostanza di contesto della controversia civile.

  • art. 485 c.p.

    Menzi onato come disposizione penale anteriormente applicabile alle false dichiarazioni di conformità, poi abrogata per effetto del d.lgs. n. 7 del 2016.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti di causa.
  • La censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, al di là della formula usata, contesta il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato il materiale istruttorio.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione, come regola generale, la discrezionalità valutativa del giudice di merito nella selezione e ponderazione delle prove.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione di una ratio ulteriore rende la censura comunque inidonea a determinare la cassazione.
  • Quando la parte lamenti carenze probatorie, deve indicare e coltivare i mezzi istruttori necessari a colmare tali lacune, non potendo limitarsi a contestare l'esito valutativo del giudice di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso definito in conformità a proposta accelerata, può essere irrogata la sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'obbligo per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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