Cassazione Penale, Ordinanza n. 29643/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di un unico pezzo di hashish del peso di 18 grammi, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito, ai fini della continuazione esterna e dell'individuazione del reato più grave, avrebbe erroneamente valorizzato soltanto elementi soggettivi (personalità dell'imputato, modalità dell'azione, precedenti specifici), senza attribuire rilievo decisivo al dato oggettivo del maggior quantitativo di stupefacente relativo a un precedente fatto già giudicato, pari a circa 89 grammi di hashish. Secondo il ricorrente, ciò avrebbe comportato l'erronea individuazione del reato-base meno grave e, quindi, una commisurazione della pena del tutto eccentrica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse in sede di legittimità non consentita perché sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente e congrua: il giudice di merito aveva considerato non solo il peso dello stupefacente (18 grammi), ma anche le modalità dell'azione e la personalità dell'imputato, valorizzando i numerosi precedenti specifici e la prossimità temporale dei fatti, elementi che deponevano per una maggiore pericolosità sociale e giustificavano la scelta del fatto oggetto del presente procedimento come reato più grave ai fini del calcolo della continuazione. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stato posto a carico del ricorrente il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice contestata per la detenzione di hashish in quantità di 18 grammi, in relazione alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
La gravità del reato può essere valutata anche attraverso indici soggettivi, come la personalità dell'imputato, i precedenti specifici e le modalità dell'azione, oltre al dato oggettivo del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
Richiamata in tema di onere economico conseguente all'inammissibilità del ricorso per cassazione, subordinato all'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La determinazione della gravità del reato e la scelta del reato più grave ai fini della continuazione possono fondarsi non solo su elementi oggettivi, ma anche su indici soggettivi quali la personalità dell'imputato, i precedenti specifici, la prossimità temporale dei fatti e le modalità dell'azione.
- Una motivazione che dia conto in modo congruo degli elementi oggettivi e soggettivi rilevanti è sufficiente a sorreggere la valutazione di maggiore gravità del fatto e il relativo trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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