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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20341/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente, assunto da molti anni presso uno stabilimento della società e inquadrato come impiegato, aveva impugnato davanti al Tribunale due licenziamenti disciplinari: il primo intimato il 24 giugno 2021 per asserita discrasia tra una testimonianza resa in giudizio e una precedente dichiarazione resa al datore di lavoro su fatti relativi al licenziamento di un'altra dipendente; il secondo intimato il 23 luglio 2021 per presunto svolgimento di attività lavorativa autonoma durante un periodo di cassa integrazione straordinaria. In primo grado, nella fase sommaria, i licenziamenti erano stati dichiarati nulli perché ritorsivi e comunque infondati, con reintegrazione e risarcimento; in sede di opposizione il Tribunale aveva escluso la ritorsione ma confermato l'illegittimità per insussistenza di rilievo disciplinare, con reintegrazione e indennità limitata a 12 mensilità. La Corte d'appello, in accoglimento del reclamo della società, aveva invece respinto l'impugnazione contro il primo licenziamento e dichiarato assorbita quella sul secondo. In Cassazione il lavoratore ha dedotto, con sei motivi, tra l'altro: errori nella valutazione delle prove e nella ricostruzione della divergenza tra dichiarazioni; nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c.; insussistenza della condotta disciplinarmente rilevante e violazione dei doveri di correttezza e buona fede; errata esclusione della riconducibilità dei fatti a sanzioni conservative previste dal contratto collettivo; omesso esame di fatti decisivi; tardività della contestazione disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il sesto motivo. Ha accolto, per quanto di ragione, il quarto e il quinto motivo, assorbendo il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte censurata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché verifichi, alla luce dell'interpretazione complessiva del contratto collettivo applicato, se il fatto accertato rientri tra le ipotesi punibili con sanzione conservativa o se, per la maggiore gravità, legittimi la sanzione espulsiva. La Corte di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo e sesto motivo come parametro processuale, ma le censure su questo punto non sono state accolte.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione non può consistere nella mera critica al diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, attività di per sé consentita e non sindacabile in cassazione se motivata.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale nel primo motivo, ma senza specifica affermazione decisoria autonoma.

  • art. 253 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale nel primo motivo, senza decisiva applicazione autonoma nel dispositivo.

  • art. 256 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale nel primo motivo, senza autonoma ratio decisoria.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato per i doveri del lavoratore; la Corte non decide sulla loro violazione in sé, ma rinvia al giudice di merito per la corretta sussunzione del fatto nel quadro disciplinare collettivo.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato per i doveri di fedeltà e leale collaborazione; la Corte non esclude in astratto tali doveri, ma censura la mancata verifica della tipizzazione collettiva della condotta.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa è clausola generale che va concretizzata mediante criteri esterni e la cui ricorrenza concreta è giudizio di fatto; il giudice deve partire dall'addebito e verificare se il fatto, come accertato, conservi un disvalore tale da integrare la massima sanzione.

  • art. 5 legge n. 604/1966

    Richiamato nel primo motivo in tema di riparto probatorio, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non oggetto di accoglimento autonomo.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sul requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento, senza accoglimento autonomo.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla proporzionalità della sanzione disciplinare.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel terzo e sesto motivo come parametro di correttezza, ma non fonda una statuizione autonoma accolta.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel terzo e sesto motivo come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • artt. 22, 23, 24 del Contratto Collettivo di primo livello specifico del gruppo FCA dell'11 marzo 2019

    La Corte di rinvio deve verificare la sussumibilità del fatto nelle ipotesi collettive punite con sanzione conservativa e, solo in caso di maggiore gravità, la legittimità della sanzione espulsiva.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contratto collettivo, con necessità di lettura complessiva delle previsioni disciplinari.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione sistematica del contratto collettivo.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contratto collettivo.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione secondo buona fede del contratto collettivo.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contratto collettivo in modo da attribuire un senso alle clausole.

  • art. 18, comma 4, legge n. 300/1970

    Richiamato in relazione alla tutela applicabile se il fatto rientra tra le ipotesi sanzionate in via conservativa dal contratto collettivo.

  • art. 7, commi terzo e quarto, legge n. 300/1970

    Richiamato per la censura sulla tempestività della contestazione disciplinare; sul punto la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, la valutazione della giusta causa richiede di verificare sia la gravità oggettiva e soggettiva del fatto sia la proporzionalità tra addebito e sanzione, tenendo conto della lesione del vincolo fiduciario.
  • La giusta causa ex art. 2119 c.c. è una clausola generale che deve essere concretizzata dall'interprete attraverso criteri esterni e principi dell'ordinamento; la verifica della sua ricorrenza nel caso concreto è giudizio di fatto riservato al merito.
  • Quando il contratto collettivo prevede per la medesima infrazione sanzioni conservative e, solo nei casi di maggiore gravità, la sanzione espulsiva, il giudice deve accertare espressamente se il fatto contestato rientri nella previsione conservativa e individuare gli elementi che giustificano l'aggravamento.
  • In materia di licenziamento disciplinare, la censura in cassazione non può limitarsi a contestare la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ricorre solo in ipotesi specifiche, come l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi.
  • La tempestività della contestazione disciplinare va apprezzata in senso relativo e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata, è riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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