Cassazione Civile, Ordinanza n. 27745/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorrente tra un lavoratore e un'università per il periodo 26.1.2004-31.10.2004. Il lavoratore aveva agito lamentando l'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e chiedendo il ristoro del pregiudizio subito. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, rilevando che il tribunale era andato oltre la domanda iniziale, che secondo la corte territoriale era diretta a una condanna per indebito arricchimento e non a un'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando l'omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello e l'omesso accertamento del versamento all'INPS delle trattenute previdenziali; 2) falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2041 e 2042 c.c., 2116 c.c., 100 c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che il giudice avrebbe potuto riqualificare la domanda e che non vi fosse ultra petizione; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e contrasto irriducibile, sempre sul punto del mancato accertamento del versamento dei contributi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che la censura non indicava in modo adeguato le concrete carenze dell'atto di appello e che la Corte territoriale aveva comunque esaminato le domande e le ragioni dell'impugnazione; inoltre, ha ritenuto assorbita la questione del versamento all'INPS perché la domanda restitutoria non era stata riproposta in appello. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio per cui il giudice può riqualificare la domanda, ma non sostituire d'ufficio un'azione diversa e autonoma rispetto a quella proposta: l'azione di indebito arricchimento ha natura sussidiaria, un petitum e una causa petendi propri, e richiede una specifica domanda. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato per le stesse ragioni del primo, essendo irrilevante, ai fini della motivazione, l'accertamento del versamento all'INPS in mancanza di una domanda restitutoria coltivata in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli artt. 112, 342 e 434 c.p.c. per la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei requisiti dell'impugnazione.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta; può però qualificare giuridicamente i fatti dedotti nei limiti del thema decidendum.
Richiamato per sostenere la pretesa inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti essenziali.
Richiamato per sostenere la pretesa inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti essenziali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione delle censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della nullità della sentenza e della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria, autonoma e non può essere sostituita d'ufficio ad altra azione proposta su diverso titolo.
Conferma la natura sussidiaria dell'azione di arricchimento, esclusa quando vi sia un'azione tipica esperibile.
Richiamato quale diverso possibile titolo della domanda relativa all'omesso versamento dei contributi previdenziali.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione all'interesse ad agire e alla configurazione della domanda.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del diritto di difesa e della corretta qualificazione della domanda.
Dedotto quale vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la questione del versamento all'INPS era irrilevante rispetto alla mancata riproposizione della domanda restitutoria.
Il principio iura novit curia consente la diversa qualificazione giuridica dei fatti e del rapporto dedotti in causa.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Base per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Il giudice di merito può riqualificare giuridicamente la domanda in base ai fatti dedotti, ma non può sostituire d'ufficio un'azione diversa, autonoma e con distinto petitum e causa petendi rispetto a quella espressamente proposta.
- L'azione di indebito arricchimento ha natura sussidiaria: è esperibile solo se non vi sia altro rimedio tipico e deve essere introdotta in modo esplicito dalla parte interessata.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non si configura se il giudice si limita a valutare le domande effettivamente proposte e non attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto.
- La censura di omesso esame o di nullità processuale richiede specificità: è necessario indicare in modo puntuale le carenze dell'atto o della motivazione e la loro incidenza sul decisum.
- Quando una domanda non è stata riproposta in appello, ogni ulteriore accertamento su un punto ad essa funzionale può risultare assorbito o comunque irrilevante ai fini della decisione.
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