Cassazione Penale, Sentenza n. 17932/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Firenze nella quale era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione due coltelli da cucina (lunghezze 29,5 cm e 30 cm) senza giustificato motivo. Il ricorso deduce: 1) violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) per mancata applicazione della causa di non punibilita di cui all'art. 131-bis c.p.; 2) contraddittorieta' della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in quanto, pur riconoscendo la lieve entita' del fatto ex art. 4 comma 3 legge 110/75, il giudice non avrebbe riconosciuto la non punibilita prevista dall'art. 131-bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestata infondatezza e genericita' delle censure. Sul primo motivo ha osservato che la doglianza e' generica e non specifica perche' il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 131-bis; l'elemento soggettivo e fattuale riferito al transito in bicicletta non risulta idoneo, di per se', a fondare la causa di non punibilita'. Dalla descrizione fattuale non emerge la particolare tenuita' richiesta dalla norma. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entita' non comporta automaticamente l'applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis, trattandosi di istituti con diverso grado di offensivita' e rilevanza. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In primo grado Ermakov era stato condannato, con pena sospesa, a euro 667 di ammenda, al pagamento delle spese e alla confisca e distruzione dei coltelli sequestrati.
Norme richiamate
art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975
La condotta consistente nel porto fuori dell'abitazione di coltelli da cucina senza giustificato motivo e' stata ritenuta integrativa del reato; il Tribunale ha riconosciuto la lieve entita' del fatto ai sensi del comma 3 ma ha comunque inflitto una sanzione
La Corte ha ritenuto che l'applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' richiede una specifica e motivata valutazione fattuale; il generico richiamo alla norma senza indicare perche' i requisiti sono soddisfatti e' insufficiente. Inoltre ha chiarito che la non punibilita' per particolare tenuita' e la circostanza attenuante della lieve entita' sono istituti distinti e con diverso grado di offensivita'
art. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Le censure dedotte in cassazione devono essere specifiche e non generiche; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate e/o generiche le doglianze proposte ai sensi di queste lettere
Massime di principio
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e' necessario esporre in modo preciso e motivato gli elementi fattuali e giuridici che dimostrano la 'particolare tenuita'' del fatto: un richiamo generico alla norma e alla giurisprudenza non basta
- Il riconoscimento della circostanza attenuante della 'lieve entita'' non coincide automaticamente con la dichiarazione di non punibilita' ex art. 131-bis; sono istituti distinti con diversa rilevanza offensiva
- Il semplice fatto di trovarsi in transito (es. in bicicletta) non e' automaticamente idoneo a dimostrare l'impossibilita' di un immediato utilizzo dell'oggetto portato e quindi non garantisce di per se' la riconducibilita' alla particolare tenuita'
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure devono essere chiare, circostanziate e riferite ai profili di diritto o di fatto specificamente viziati; censure generiche possono comportare dichiarazione di inammissibilita' e sanzioni economiche
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